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Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso fra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore.
Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l’indicazione del loro titolo reale.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali, ad eccezione dei casi elencati dall’art. 3.4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 251/99. Per la determinazione del titolo effettivo nell’ambito del saggio, viene tenuto conto solamente del fattore d’incertezza del metodo di analisi (vedasi allegato II del D.P.R. 150/02, il quale fa riferimento all’art. 11.1). Per l’oro e l’argento detto fattore di incertezza è di +/- 1,0 ‰.
Il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso prima di essere posti in commercio.
Le figure geometriche contenenti le cifre dei titoli legali, devono essere a norma di legge. Tali cifre devono risultare incise sull’oggetto e non impresse a rilevo. Per motivi tecnici e pratici l’impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali.
Chiunque vende al dettaglio oggetti di metallo prezioso deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli.
Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l’impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti.
Il marchio di identificazione e l’impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell’oggetto e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell’oggetto stesso purché tecnicamente idoneo alla punzonatura. E’ però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell’applicazione dei bolli stessi.
Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.
Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare l’indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell’oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l’impronta.
Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest’ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare:
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 30.05.2002, n. 150 il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
Con riferimento al punto b) precedente, il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all’accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell’azienda interessata, dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Il marchio di identificazione è assegnato all’impresa e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell’impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l’esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla Camera di Commercio i dati di cui all’art. 27, comma 2, lettere a), b) e d) del sopraccitato D.P.R. 150/2002 entro il termine di trenta giorni.
Entro il medesimo termine l’impresa segnala alla Camera di Commercio competente anche le variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza.
Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.
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