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La domanda (in regola con l'imposta di bollo) va formulata, su apposito modello predisposto dall'ufficio, da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.
Nella domanda occorre specificare:
Alla domanda occorre allegare:
Per le aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali:
Per le aziende industriali con meno di 100 dipendenti:
Per le aziende industriali con più di 100 dipendenti:
L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.
Si ricordi che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data 01/12/1999 il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione debba essere preceduta dalla verifica circa la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.. Ciò comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non necessitano più del preventivo rilascio della licenza di P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta la domanda, a richiedere alla Questura di competenza l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei suddetti requisiti soggettivi di onorabilità.
Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che quest'ultimo sia in regola con quanto prescritto da norme di legge o di regolamento.
E' adottato un provvedimento di diniego, nel quale devono essere evidenziate le ragioni su cui si fonda, qualora, dalle comunicazioni pervenute dalla Questura, dovesse risultare l'esistenza di cause ostative al rilascio del marchio; è altresì adottato un provvedimento di diniego qualora la visita dell'ispettore (in caso di aziende commerciali con laboratorio annesso) abbia esito negativo.
Se non vi sono circostanze ostative comunicate dalla Questura e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi di aziende commerciali con laboratorio annesso), la Camera di Commercio, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e iscrive il suo nominativo nel registro degli assegnatari.
La concessione del marchio e la relativa iscrizione del registro degli assegnatari viene disposta con un unico provvedimento avente forma di Determinazione del Segretario Generale.
Ottenuto il marchio di identificazione e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari l'interessato può fare apposita domanda di allestimento dei punzoni contenenti il marchio di identificazione.
Si ricorda, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 374/99 devono essere inviati all'Ufficio Italiano Cambi i nominativi (e le successive variazioni) di coloro che risultano iscritti nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione di metalli preziosi.
DOCUMENTI:
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