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Procedura per ottenere il trasferimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi in caso di trasferimento di proprietà

(art. 30, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150)

La domanda (in regola con l'imposta di bollo) va formulata, entro il termine di 30 giorni dal trasferimento di proprietà, su apposito modello predisposto dall'ufficio, da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.

Nella domanda occorre specificare:

  • i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa subentrante;
  • i dati identificativi dell'impresa subentrante;
  • i dati identificativi dell'impresa cessante;
  • il tipo di attività esercitata dall'impresa subentrante;
  • per l'impresa subentrante, il numero di iscrizione al Registro delle imprese e, per gli artigiani, quello di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
  • la sede dell'impresa subentrante e le eventuali sedi secondarie;
  • il numero dei dipendenti dell'impresa subentrante;
  • il numero e la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta).

 
Alla domanda occorre allegare:

  • l’atto notarile di trasferimento di proprietà;
  • l'attestazione del versamento di Euro 31,00, effettuato sul c/c postale n. 19228097, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Oristano (causale del versamento: Diritti di segreteria per il Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi );
  • Copia della licenza di Pubblica Sicurezza, relativa all’attività esercitata, che deve essere prodotta solo da coloro che non sono iscritti all’Albo Artigiani.

Aggiornamento:   

Dal 1 luglio 2020 PagoPA diventa il principale canale attraverso il quale poter effettuare i pagamenti dei diritti di segreteria o delle tariffe dovuti per i servizi erogati dall’Ente.

In particolare, non sarà più possibile effettuare i pagamenti attraverso bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario o postale intestato alla Camera mentre restano consentiti i pagamenti con bancomat, carta di credito e contanti.

L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.

Si ricordi che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data 01/12/1999 il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione debba essere preceduta dalla verifica circa la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.. Ciò comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non necessitano più del preventivo rilascio della licenza di P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta la domanda, a richiedere alla Questura di competenza l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei suddetti requisiti soggettivi di onorabilità.

Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che quest'ultimo sia in regola con quanto prescritto da norme di legge o di regolamento.

E' adottato un provvedimento di diniego, nel quale devono essere evidenziate le ragioni su cui si fonda, qualora, dalle comunicazioni pervenute dalla Questura, dovesse risultare l'esistenza di cause ostative al rilascio del marchio; è altresì adottato un provvedimento di diniego qualora la visita dell'ispettore (in caso di aziende commerciali con laboratorio annesso) abbia esito negativo.

Se non vi sono circostanze ostative comunicate dalla Questura e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi di aziende commerciali con laboratorio annesso), si procede a trasferire al richiedente il marchio di identificazione richiesto e si iscrive il suo nominativo nel registro degli assegnatari.

La concessione del marchio e la relativa iscrizione del registro degli assegnatari viene disposta con un unico provvedimento avente forma di Determinazione del Segretario Generale.


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Ultima modifica della pagina avvenuta il 1 luglio 2020

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