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Utilizzo del marchio tradizionale e marchio particolare di fabbrica

(Art. 9 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251) e (Art. 33 e 36 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 )

Il marchio tradizionale di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, sugli oggetti da loro realizzati.

Chi intende utilizzare un marchio tradizionale di fabbrica o una sigla personale, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando l’allegato modulo di dichiarazione per marchio tradizionale di fabbrica.

Il marchio tradizionale di fabbrica o la sigla personale non deve contenere alcuna indicazione atta a generare equivoci con il marchio di identificazione o con il titolo.

Il marchio particolare di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre sul rivestimento di metallo prezioso, ottenuto mediante deposizione elettrogalvanica, degli oggetti costituiti di sostanze non metalliche.

Su questo tipo di oggetti di fabbricazione mista è possibile apporre il marchio particolare di fabbrica ma è vietato apporre il marchio di identificazione.

Chi intende utilizzare un marchio particolare di fabbrica, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando l’allegato modulo di dichiarazione per marchio particolare di fabbrica.

Il marchio particolare di fabbrica deve essere realizzato secondo l’allegato IX del D.P.R. 30.05.2002, n. 150.

Alla comunicazione di utilizzo del marchio tradizionale o marchio particolare di fabbrica è necessario allegare:
 

  • i marchi depositati su supporto informatico o cartaceo, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo;
  • le impronte di tali marchi impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.
  •  

L'ufficio metrico controlla se il marchio tradizionale di fabbrica contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione o se il marchio particolare di fabbrica è realizzato secondo l’allegato IX del D.P.R. 30.05.2002, n. 150.

Se non vi sono circostanze ostative l’autorizzazione all’utilizzazione del marchio di fabbrica sarà disposta con provvedimento adottato sotto forma di determinazione del Segretario Generale e notificato al richiedente.

Il marchio di fabbrica depositato viene quindi inserito nel registro degli assegnatari.

Se invece il marchio tradizionale contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione oppure il marchio particolare di fabbrica non è realizzato secondo l’allegato IX del D.P.R. 30.05.2002, n. 150, il funzionario responsabile adotta un provvedimento di divieto di utilizzo e lo notifica all’interessato.

Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della Camera di Commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della stessa Camera di Commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle Attività Produttive.
 
DOCUMENTI:
 


 

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 15 marzo 2010

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