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Contenuti

Attività Sanzionatoria

  • Ufficio competente: Sanzioni amministrative – Protesti
  • Responsabile: Francesco Cadeddu
  • Telefono: 0783 2143216
  • E-mail: franco.cadeddu@or.camcom.it
  • Posta elettronica certificata: cciaa@pec.or.camcom.it
  • Fax: 0783 73764
  • Indirizzo: Via Carducci, 23 –  Oristano
  • Le istanze e qualsiasi altro documento, spedito tramite servizio postale, devono essere indirizzate alla sede di Via Carducci, 23 – 09170 Oristano
  • Orario: Dal lunedì al venerdì: 09:00 - 13.00 / Martedi e Giovedi pomeriggio 15.30 - 17.30

Informazioni sulle procedure riguardanti sanzioni amministrative di competenza del Servizio regolazione del mercato (pagamenti, scritti difensivi, ordinanze-ingiunzioni, sequestri)

Indice dei contenuti

L’Ufficio sanzioni amministrative della Camera di Commercio di Oristano esamina i verbali elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese; ecc.) per le violazioni in materia di:

  • sicurezza prodotti non alimentari
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi
  • contratti negoziati fuori dal locali commerciali
  • contratti a distanza
  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando si riceve un verbale di contestazione è possibile:

  • pagare l’importo, come indicato nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
    oppure
  • contestare l'accertamento, presentando scritti difensivi alla Camera di Commercio competente, come indicato nel verbale. Negli scritti difensivi è anche possibile richiedere di essere ascoltato.

Nota bene

  • Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento e quindi eventuali scritti difensivi saranno archiviati
  • se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta (dal trasgressore oppure dal responsabile in solido)
  • non è ammessa la rateazione della contestazione amministrativa.

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione

Lo scritto difensivo (e l'eventuale richiesta di audizione) va presentato all’Ufficio sanzioni della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.
L’Ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione.
Se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.

Nel caso di competenza della Camera di Commercio di Oristano, la richiesta di audizione e lo scritto difensivo vanno presentati all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano allo sportello dell’Ufficio Sanzioni – Via Carducci 23  - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00)
  • spediti via posta alla Camera di Commercio di Oristano – Ufficio Sanzioni – Via Carducci 23- 09170 Oristano.
  • spediti via PEC all'indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it

Lo scritto difensivo deve esporre:

  • le cause che escludono la responsabilità;
  • l’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
  • elementi riguardanti la personalità e le condizioni economiche del contestato;
  • ogni altro elemento ritenuto utile al fine della determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria fra l’importo minimo e massimo stabilito dalla legge.


Lo scritto difensivo va redatto in carta semplice e deve essere sottoscritto dal ricorrente.

Allo scritto difensivo vanno allegati:

  • copia del verbale di accertamento;
  • copia del documento d’identità del sottoscrittore (solo in presenza di firma autografa manuale);
  • eventuale documentazione che si intende produrre a supporto di quanto dichiarato;
  • nel caso di scritti presentati da persona diversa dall'interessato, occorre essere muniti di delega e di documento d'identità della persona delegante.

Gli uffici competenti provvederanno ad esaminare i ricorsi entro 5 anni dall'accertamento della violazione. Se gli scritti difensivi vengono accolti verrà emesso un provvedimento di archiviazione del verbale; se, al contrario, questi ultimi non vengono accolti, verrà emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento. Cosa fare quando si riceve un’ordinanza ingiuntiva di pagamento? L’ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo: il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni indicate nell'ordinanza stessa.Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta (o dal trasgressore o dall’obbligato) e li libera entrambi.E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento, davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81.Il ricorso non sospende il procedimento di esecuzione forzata (avviato in caso di mancato pagamento dell'ordinanza), salvo che il giudice disponga diversamente.

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione tramite     domanda da presentare in bollo da 16€.
L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano allo sportello dell’Ufficio Sanzioni – Via Carducci 23  - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00)
  • spediti via posta alla Camera di Commercio di Oristano – Ufficio Sanzioni – Via Carducci 23- 09170 Oristano.
  • spediti via PEC all'indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione forzata.

Procedura di esecuzione forzata

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario.
L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa.
L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.
Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l’ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall’Ufficio Sanzioni amministrative sono individuate dalla dicitura “Camera di Commercio di Oristano” e dal nome dell’Ufficio che può essere “Upica” o “Ufficio sanzioni”.
E' possibile richiedere informazioni sulla cartella presentandosi allo sportello il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, oppure mediante invio di richiesta scritta firmata dall'interessato o da un terzo munito di delega e di copia del documento dell'interessato.

Rateazione della cartella esattoriale

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Cosa fare quando si riceve un sequestro

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento: rimuovere i sigilli è reato.
L’Ufficio Sanzioni riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.
Se l’opposizione è accolta, il servizio dispone con ordinanza il dissequestro, altrimenti dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 16 luglio 2018

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