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Informazioni sulle procedure riguardanti sanzioni amministrative di competenza del Servizio regolazione del mercato (pagamenti, scritti difensivi, ordinanze-ingiunzioni, sequestri)
Indice dei contenuti
L’Ufficio sanzioni amministrative della Camera di Commercio di Oristano esamina i verbali elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese; ecc.) per le violazioni in materia di:
Quando si riceve un verbale di contestazione è possibile:
Nota bene
Lo scritto difensivo (e l'eventuale richiesta di audizione) va presentato all’Ufficio sanzioni della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.
L’Ufficio esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione.
Se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
Nel caso di competenza della Camera di Commercio di Oristano, la richiesta di audizione e lo scritto difensivo vanno presentati all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:
Lo scritto difensivo deve esporre:
Lo scritto difensivo va redatto in carta semplice e deve essere sottoscritto dal ricorrente.
Allo scritto difensivo vanno allegati:
Gli uffici competenti provvederanno ad esaminare i ricorsi entro 5 anni dall'accertamento della violazione. Se gli scritti difensivi vengono accolti verrà emesso un provvedimento di archiviazione del verbale; se, al contrario, questi ultimi non vengono accolti, verrà emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento. Cosa fare quando si riceve un’ordinanza ingiuntiva di pagamento? L’ordinanza di ingiunzione è un titolo esecutivo: il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni indicate nell'ordinanza stessa.Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta (o dal trasgressore o dall’obbligato) e li libera entrambi.E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento, davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81.Il ricorso non sospende il procedimento di esecuzione forzata (avviato in caso di mancato pagamento dell'ordinanza), salvo che il giudice disponga diversamente.
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione tramite domanda da presentare in bollo da 16€.
L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione forzata.
Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario.
L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa.
L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.
Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l’ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall’Ufficio Sanzioni amministrative sono individuate dalla dicitura “Camera di Commercio di Oristano” e dal nome dell’Ufficio che può essere “Upica” o “Ufficio sanzioni”.
E' possibile richiedere informazioni sulla cartella presentandosi allo sportello il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, oppure mediante invio di richiesta scritta firmata dall'interessato o da un terzo munito di delega e di copia del documento dell'interessato.
Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento: rimuovere i sigilli è reato.
L’Ufficio Sanzioni riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.
Se l’opposizione è accolta, il servizio dispone con ordinanza il dissequestro, altrimenti dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.
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