Società di capitali
Le società di capitali, contrariamente a quelle di persone, sono dotate di personalità giuridica, rappresentano cioè dei “soggetti di diritto”, capaci di assumere obbligazioni e diritti che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria. Per imprese di elevata consistenza quindi è la scelta più adatta. I rischi sono alti in quanto gli investimenti sono elevati, ma se l'attività prende piede i profitti lievitano.
Le società di capitali si suddividono in:
- Società a responsabilità limitata (Srl) : Il capitale non può essere inferiore a 10.000 euro, è composto da quote le quali possono essere liberamente trasferite. Nelle votazioni in assemblea dei soci, il valore del voto è direttamente proporzionale alla quota che il socio possiede. Queste società non possono in ogni caso emettere obbligazioni.
- Società a responsabilità limitata unipersonale: Si tratta di un'impresa con un unico socio, una specie di ditta individuale con le caratteristiche di una Srl. Poco utilizzata, perlomeno in Italia.
- Società per azioni (spa): Il capitale sociale è costituito da azioni e non può essere inferiore a 120.000 euro. Sono liberamente trasferibili come avviene per le quote delle Srl. I soci si suddividono gli utili in base alle azioni che possiedono.
- Società in accomandita per azioni: Una via di mezzo tra le Sas e le Spa, in Italia poco utilizzata.
VANTAGGI
- I soci sono responsabili per le sole quote sottoscritte;
- La tassazione avviene in capo al socio solo se vengono distribuiti degli utili.
SVANTAGGI
- Maggiore complessità nella gestione giuridico-contabile in quanto è obbligatoria la tenuta di una contabilità ordinaria, il deposito annuale del bilancio e dell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese.
- Il reddito fiscale è soggetto ad aliquota IRES del 33%.
personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente.
- responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Un'eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore.
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori
- organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale)
- gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale.
redisposizione dello Statuto dell’ Atto costitutivo presso un notaio
- Iscrizione (entro 30 giorni dalla costituzione ) presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA territorialmente competente
- Richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA e del Codice Fiscale presso l’Ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
- Apertura della Partita IVA: da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività con il modello relativo da presentare, in duplice copia e accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del rappresentante legale della società, presso l’Ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
- Iscrizione all’Albo Artigiani: (solo se prevista) entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività
- Iscrizione al Registro Esercenti il Commercio REC : gli esercizi commerciali oltre ad essere iscritti presso il Registro delle Imprese devono essere iscritti anche presso il REC; per la somministrazione di cibi e bevande è richiesto prima dell’iscrizione al REC il superamento di un esame; l’iscrizione al REC può essere fatta presso la CCIAA
- Autorizzazione igienico-sanitaria: questa autorizzazione è richiesta per tutte le attività che riguardano la somministrazione di cibi e bevande, produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari, quindi per attività quali alberghi, bar, ristoranti ed altri. La richiesta va presentata al Sindaco del Comune competente ed il rilascio dell’autorizzazione avviene solo dopo che vengono verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali in cui si opera e delle attrezzature ce vengono usate
- Denuncia Inizio Attività: entro 30 giorni dalla data in cui si è emessa la prima fattura di vendita, va comunicato l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA
- Denuncia di inizio attività al Comune: l’inizio dell’attività va comunicato anche al Comune di appartenenza mediante raccomandata
- Autorizzazione per apporre una targa o un insegna: la richiesta va fatta al Comune territorialmente competente
- Autorizzazione osservanza delle norme antinquinamento: le attività che producono emissioni devono avere un’autorizzazione che certifica l’osservanza ed il rispetto delle norme antinquinamento; l’autorizzazione viene rilasciata dalla ASL locale
- Iscrizione all’INPS: da effettuarsi presso l’INPS competente, alla gestione specifica
- Iscrizione all’INAIL: questa iscrizione deve essere fatta almeno 5 giorni prima l’inizio dell’attività