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Albo Imprese Artigiane

ATTENZIONE: Per ogni informazione fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito https://www.caor.camcom.it/

Referente: Antonella Grazzini 
e-mail: antonella.grazzini@or.camcom.it
Telefono: 0783 2143221
Fax: 0783 - 72134

  • Collaboratori: Mirella Colombo
  • Telefono: 0783 – 2143260
  • e-mail: mirella.colombo@or.camcom.it

  • Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura pomeridiana è confermata nella sola giornata di martedì).

AVVISO

Con decorrenza 13 maggio 2019, e a valere anche su tutte le pratiche sospese – in attesa dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane da parte del soggetto competente che dovrà essere dalla Regione individuato – si prevede che per le Pratiche di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane non sia dovuta la Tassa di Concessione Governativa, in quanto l'iscrizione dei dati relativi ai soggetti fisici titolari dello svolgimento delle citate attività non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse.

In relazione a tale disposizione, si richiama, per analogia, il parere dell’Agenzia delle Entrate, prot.n.109864 del 27.08.2014, nel quale si ritiene non dovuta la Tassa di Concessione Governativa per le iscrizioni nel Registro delle imprese e nel REA delle attività regolamentate (ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, agenti, mediatori spedizionieri e mediatori marittimi).

Per le pratiche esclusivamente Artigiane, relative ai soli dati previdenziali non si applica l’imposta di bollo, bensì i soli diritti di segreteria pari a € 5,00 analogamente a quanto avviene nelle altre Camere della regione.

AVVISO
Si informano tutte le imprese che operano nel settore dell’autoriparazione di cui alla Legge 122/1992, iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane  in una delle sezioni di meccanica-motoristica o di elettrauto e che di fatto svolgono entrambe le attività, che con l’entrata i vigore dell’articolo 1, comma 1132 lettera d) della Legge n. 205/2017, (legge di bilancio 2018) è stato prorogato  di ulteriori cinque anni il termine previsto dalla Legge n. 224/2012. Pertanto dette imprese possono proseguire l’attività sino al 4 gennaio 2023, oltre il termine precedentemente fissato al 4.01.2018. Per l’ottenimento di tale iscrizione, in mancanza di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 122/92, è necessario frequentare il corso professionale limitatamente alle discipline proprie all’abilitazione non posseduta, ovvero, e sino a nuovo parere del MISE, dimostrare l’esperienza acquisita in relazione all’effettivo lavoro svolto dal richiedente nell’ambito delle proprie competenze.

L’esperienza qualificata dei tre anni negli ultimi cinque, rispetto alla presentazione della domanda, sarà dimostrabile attraverso dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante, fatture/ricevute ed eventuali mansionari purchè riscontrabili ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000.

Cosa fa

  • Esercita le funzioni di tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, svolgendo attività di controllo e accertamento sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni
  • Propone iniziative e prospetta esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica
  • Promuove ogni iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia.
  • Svolge  tutti gli altri compiti attribuiti dall’art.2 della L.R. n.41/90.

Albo Imprese Artigiane

Gli Albi delle imprese artigiane sono istituiti con riferimento al territorio di ciascuna delle provincie.

L’Albo è suddiviso in due sezioni:

  • nella prima sono iscritte le imprese artigiane che hanno i requisiti indicati negli artt. 2 , 3 e 4 della legge n.443/85 ed i relativi titolari ( ditte individuali, snc ,sas, srl uni personali e pluripersonali , le soc.cooperative);
  • nella seconda sono iscritti i Consorzi e le Società Consortili di cui all’art.6 della Legge n.443/85.

L’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane:

  • è obbligatoria (tranne nel caso di SRL pluripersonali, per le quali l’iscrizione è facoltativa) ;
  • è costitutiva dell’impresa artigiana ;
  • è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle  imprese artigiane.

L’ iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane inoltre:

  • comporta l’annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti , di tutti i soci che partecipano all’attività, negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.

A tale iscrizione consegue l’apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti sopra indicati.

Requisiti

I requisiti per l’iscrizione all’Albo sono i seguenti:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE oppure, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo o raggiungimento familiare;
  • Maggiore età;
  • Svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività ( es. impiantisti, autoriparatori, ecc.);
  • Possesso in capo all’impresa di licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle attività; insussistenza di condizioni ostative all’iscrizione (fallimenti, provvedimenti anti-mafia, ecc.);
  • Autonomia aziendale (possesso di attrezzatura idonea allo svolgimento dell’attività, pluralità di committenti, ecc.);
  • Numero di dipendenti entro i limiti previsti dall’art. 4 della legge n. 443/85;
  • Produzione di beni (anche semilavorati) e/o prestazione di servizi.

Non sono ammesse le attività agricole, di intermediazione commerciale e le ausiliarie di queste ultime.

Forme giuridiche ammesse

Ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 3, della legge 443/85, così come modificati, rispettivamente, dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, possono essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane le imprese costituite secondo le seguenti forme giuridiche:

  • Imprese individuali;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società a responsabilità limitata (sia unipersonali che pluripersonali);
  • Consorzi e Società consortili.

Procedimenti

ISCRIZIONE IMPRESE INDIVIDUALI (art. 21 L.R. 41/90)

  • Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
  • Modello AA1

ISCRIZIONE SOCIETA' (art. 21 L.R. 41/90)

  • Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
  • Modello AA2

MODIFICAZIONE CANCELLAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI

  • Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
  • Modello AA3

MODIFICAZIONE-CANCELLAZIONE IMPRESE SOCIETA'

  • Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
  • Modello AA4

ISCRIZIONE-VARIAZIONE-CANCELLAZIONE UNITA’ LOCALE

  • Tempi: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
  • Modello: AA/UL

AUTORIPARATORI 
             NOVITA'
: Imprese di autoriparazione L.122/92
             NORMATIVA
             Legge 5 febbraio 1992, n. 122
             Legge 11 dicembre 2012, n. 224
             Circolare MSE esplicativa Legge 224-2012

             MODULISTICA: 
            
 Scia Autoriparazione
             Dichiarazione Antimafia
             Modello di attestazione esperienza per l’attività di MECCATRONICA  
 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO REQUISITI PROFESSIONALI ESTETISTA-ACCONCIATORE

AVVISO ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Trasferito ai Comuni l'accertamento dei requisiti professionali:

Dal 14 settembre 2012, in base al D. Lgs. 147/2012 (artt. 15-16), le Camere di commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite sportello Unico per le attività produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (DUA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.

 

AVVISO DEPOSITO ISTANZE

Si informa che dal 1 gennaio 2018 il deposito delle istanze di iscrizione, modificazione e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane potrà avvenire esclusivamente per via TELEMATICA, per il tramite degli intermediari autorizzati ai sensi di Legge.
Si conferma inoltre che fino all’adozione di nuovi atti legislativi e regolamentari da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero alla stipula di accordi tra la Regione stessa ed altri soggetti, tra cui eventualmente la stessa Camera di commercio, la Camera non potrà comunque procedere, per difetto di competenza, all’iscrizione di nuove imprese all’Albo Imprese Artigiane, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 3 dicembre 2021

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