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PARTITA IVA


E’ necessario recarsi presso l'ufficio Iva o l'Ufficio delle entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della costituzione della società, per far questo si utilizza:

  • soggetti non residenti (che intendono identificarsi in Italia) modello ANR/2

 

Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal più semplice (forfetario, adatto a chi inizia un’attività e presume un volume d’affari molto basso) al più complesso (contabilità ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge.
I lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali,  devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese un contributo pari al 23,50% e devono anche essere assicurati all’Inail. L’iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps come:
- indennità di maternità
- indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero
- assegno per il nucleo familiare
 

Le operazioni soggette ad IVA si dividono in

Operazioni Imponibili: cioè operazioni su cui si applica l'IVA in aliquota variabile (4%, 10%, e 20%).

Operazioni Non imponibili: su cui non si calcola l'Iva ma che sono comunque soggette agli altri obblighi formali.
 

Si tratta generalmente di

  • Cessioni intracomunitarie e Esportazioni: cioè cessioni verso paesi non appartenenti alla Comunità Europea

 

  • Operazioni assimilate all'esportazione: come la vendita di navi destinate ad attività commerciali e di pesca

 

  • Servizi internazionali: come i trasporti di persone eseguiti parte in Italia e parte all'estero o i trasporti di beni per l'esportazione.

 

  • Operazioni Esenti: elencate dalla legge, su cui non si applica alcuna aliquota IVA, ma sono soggette generalmente agli altri obblighi formali e sulle quali non si può portare in detrazione l'imposta sugli acquisti. questa categoria ad esempio:

 

  • gli affitti di fabbricati, terreni
  • le operazioni relative alle azioni e alle obbligazioni
  • le operazioni di assicurazione
  • le scommesse, il lotto e le altre lotterie nazionali
  • il trasporto urbano delle persone

Agenzia delle Entrate

A partire dal 19 febbraio 2008 è stata introdotta, in via sperimentale la comunicazione unica per l’avvio dell’attività di impresa.
E’ sufficiente, per i soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, recarsi presso la Camera di Commercio e presentare, per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica (modello informatico) per assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA.
I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, saranno trasmessi dall’Ufficio del registro delle imprese all’Agenzia delle Entrate, tramite collegamento telematico.
L’Agenzia, utilizzando lo stesso tipo di collegamento rilascerà all’Ufficio del registro delle imprese una ricevuta contenente in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell’eventuale rifiuto. Sarà cura dell’Ufficio del registro delle imprese inoltrare al richiedente la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
 

Adempimenti

Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA si possono riassumere in: - Emissione di Fattura - Registrazione, - Detrazione, - Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell'IVA -Dichiarazione annuale dell'IVA con il Modello UNICO o Separata, versamenti.



 

Emissione Fattura

Generalmente, per ogni operazione soggetta ad IVA, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività, ad esempio per i commercianti al minuto o per particolari operazioni elencate dalla legge è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. La fattura viene emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, deve contenere: - la partita IVA e il codice fiscale di chi emette la fattura - la data di emissione e il numero progressivo della fattura - la ditta, la denominazione o la ragione sociale di chi emette la fattura e del cliente
- la residenza o il domicilio dell'emittente e del cliente - la natura, la quantità e la qualità dei beni, ognuno con la sua aliquota - i corrispettivi - l'aliquota IVA applicata - l'ammontare dell'IVA distinta per aliquota.

Detrazione

Tutti i titolari di partita Iva posso portare in detrazione l'Iva pagata sulle operazioni soggette ad imposta, sulle operazioni non imponibili e su alcune operazioni escluse, può essere portata in detrazione. Non è invece detraibile l'IVA relativa ad acquisti di beni e servizi che riguardano operazioni esenti o che riguardano particolari beni come auto a meno che l'auto non sia l'oggetto dell'attività d'impresa come nel caso di un concessionario, o non sia indispensabile all'attività come nel caso di un tassista, beni di lusso come pellicce, tappeti e spumanti, alimenti, bevande e prestazioni alberghiere; è detraibile al 50% l'IVA relativa ai cellulari.

Registrazione

Tutti i contribuenti Iva devono annotare tutte le fatture emesse, i corrispettivi, le fatture ricevute e le bolle doganali su appositi registri cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto. Tutti questi registri prima di essere utilizzati devono essere numerati e bollati, cioè vidimati,: l'Ufficio Registro, o la Camera commercio, notaio. Al posto dei tre registri può essere tenuto un unico registro vidimato, ma anche in questo caso vanno tenuti i tre singoli registri non vidimati.

La liquidazione, il versamento e la dichiarazione periodica dell'IVA

La liquidazione dell'IVA è il calcolo della differenza tra l'Iva da pagare sulle vendite di beni e servizi e l'Iva ammessa in detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi, il tutto calcolato sulle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente a seconda che l'obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale. Il calcolo avviene in questo modo: Le scadenze delle liquidazioni possono essere mensili o trimestrali. Quelle mensili devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per gennaio la liquidazione andrà effettuata entro il 15 febbraio). Le liquidazioni trimestrali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per la liquidazione relativa al periodo gennaio/marzo, il termine è il giorno 15 maggio). La liquidazione, di norma, deve avvenire mensilmente, tuttavia alcuni contribuenti, i cosiddetti "contribuenti minori", possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando in questo caso un interesse dell'1,5% sull'IVA da versare. Sono contribuenti minori le imprese che esercitano attività di servizi e gli artisti e i professionisti con un volume fino a 180 mila euro circa e le altre imprese con un volume d'affari nell'anno precedente fino a un miliardo di lire. Oltre alla liquidazione periodica, tutti i contribuenti devono presentare anche delle dichiarazioni periodiche che riassumono i dati relativi alla liquidazione dell'IVA. I contribuenti tenuti alla liquidazione mensile entro il mese successivo a quello di riferimento (ad esempio un contribuente tenuto alla liquidazione IVA del mese di marzo entro il 15 aprile, dovrà presentare la dichiarazione periodica entro il 30 aprile). I contribuenti tenuti alla liquidazione trimestrale entro il secondo mese successivo al mese di riferimento (se ad esempio il termine per il versamento dell'IVA relativa al primo trimestre è il 16 maggio, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio). Sono esclusi dalle dichiarazioni periodiche le imprese individuali e i professionisti con un volume d'affari fino a l. 50 milioni. In questo caso sono solo tenuti alla liquidazione e versamento dell'IVA dovuta.

Dichiarazione Unificata

Tutti i soggetti IVA presentano ogni anno il Modello UNICO unificato, cioè una dichiarazione unica che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA e la dichiarazione (Modello 770) dei sostituti di imposta (datori di lavoro che effettuano trattenute). I contribuenti che hanno effettuato ritenute alla fonte nei confronti di più di 20 persone devono escludere il modello 770 dalla dichiarazione unificata. I contribuenti che non hanno effettuato operazioni IVA, ad esempio nel caso di una partita Iva aperta ma inattiva, devono compilare anche la sezione relativa all'Iva del modello UNICO.

Dichiarazione Separata

I soggetti IVA, il cui periodo d'imposta non chiude il 31 dicembre, (le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG), ma in un'altra data, non possono presentare la dichiarazione unificata e devono invece presentare una dichiarazione IVA separata. Questi contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata, devono presentare entro il 31 maggio la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente. La dichiarazione annuale è una sorta di riepilogo delle operazioni IVA dell'anno precedente, per le quali è già avvenuta periodicamente (ogni mese o ogni tre mesi) la liquidazione e il versamento. Sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA alcune categorie di contribuenti come: o gli agricoltori in regime di esonero o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, come ad esempio i medici o associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fine di lucro
 

Versamenti

A partire dall’1 ottobre 2006, per i titolari di partita Iva, scatta l’obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line. A darne notizia è l’ Agenzia delle Entrate in accordo con quanto stabilito dal comma 49 dell’articolo 37 del decreto legge 223/2006 - il cosiddetto decreto “Bersani-Visco” - convertito nella legge 248.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 16 dicembre 2009

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