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La società cooperativa (s.c.) è quel tipo di società che si prefigge uno scopo mutualistico; in altre parole i soci, attraverso la società, possono riuscire ad ottenere beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero qualora agissero singolarmente. Tali società possono, pertanto, a seconda del fine che perseguono distinguersi in cooperative di consumo, di credito, di lavoro, di produzione, edilizie, assicuratrici. Il principio base della società cooperativa è la democraticità delle decisioni. L'Assemblea dei soci elegge, con il principio una testa un voto, il Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta nomina il Presidente e l'eventuale amministratore delegato. L'Assemblea elegge anche il Collegio Sindacale.
Vantaggi:
esistono enormi vantaggi di natura fiscale: quando le retribuzioni dei soci sono almeno il 60% delle altre spese, la cooperativa è esente dalle tasse Irap e Irpeg. I redditi che i soci percepiscono sono considerati come redditi da lavoro dipendente. L’ attività della cooperativa è finalizzata a trarre vantaggi per i propri soci, dando loro la possibilità di ottenere beni e servizi a costi vantaggiosi rispetto a quelli proposti dal mercato. La responsabilità dei soci può essere limitata o illimitata a seconda della tipologia scelta; le cooperative possono godere di contributi regionali a condizioni favorevoli, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
Svantaggi:
necessita di un numero consistente di soci, minimo 9 e se si vuole partecipare a gare d’ appalto ne occorrono 25. esiste un vincolo prestabilito sugli utili una piccola percentuale (5%) del capitale sociale. La cooperativa non è gestita saldamente da un individuo o da un gruppo ristretto e quindi è più soggetta a spaccature e incomprensioni. Il guadagno dei soci è costituito praticamente solo dalla retribuzione per il lavoro svolto.
Prevalenza mutualistica:
Le prime godono di agevolazioni tributarie di particolare favore, e sono quelle che, ai sensi dell’art. 2512 c.c., svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi (cooperative di consumo); si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative di soci (cooperative di lavoro); si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte di soci (cooperative di produzione). Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.
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