Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti
Vediamo ora come costituire una società di persone o microimpresa;
Vantaggi:
i costi di costituzione e della gestione ordinaria sono sufficientemente contenuti e i giovani possono trarne beneficio in quanto possono avvalersi di finanziamenti e contributi regionali. Inoltre le procedure fiscali, contabili e tributarie sono agevolate.
Svantaggi:
il rischio maggiore deriva dal fatto che tutti i soci ( ad eccezione degli accomandanti delle Sas) hanno responsabilità illimitata quindi in caso di fallimento i creditori possono avvalersi anche sul patrimonio privato dei membri della società. Non solo, se un socio non copre i debiti, saranno gli altri a doverne rispondere. È fondamentale la scelta di soci onesti, leali e professionali.
Il codice civile non prevede, per questa tipologia societaria, l obbligo d’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2251 del codice civile, il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Vi è la certificazione anagrafica e pubblicità notizia (art. 8 della legge 580/1993), vi è inoltre l obbligo di iscrizione in una apposita sezione del Registro delle imprese (art. 2 DPR 14/12/1999 n° 558). Tutti i soci solitamente hanno potere di rappresentanza e di amministrazione. È una forma giuridica spesso utilizzata per attività agricole, professionali o per gestire patrimoni immobiliari. Le società semplici non possono però esercitare attività commerciali.
Modalità di iscrizione in base all’art. 18 del D.P.R. n° 581/1995:
gli amministratori della società semplice devono richiedere l’ iscrizione del contratto sociale entro 30 giorni dalla stipula.
In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
Secondo le disposizioni predisposte dall’ UNIONCAMERE vi sono tre tipologie:
Gli elementi comuni racchiusi in questi tre tipologie di costituzione societaria sono:
come previsto per le società semplici anche per la costituzione di una snc non vi sono forme particolari, se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; è necessario che l'atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese sia conforme alle disposizioni dell’art. 2295 e 2296 del codice civile. La mancata iscrizione della società nel registro delle imprese non destabilizza la validità del contratto tra le parti, ne consegue però la natura “irregolare” della snc. Per queste società non esiste un limite minimo di capitale sociale e tutti i soci hanno responsabilità illimitata. La gestione organizzativa e fiscale dell’ azienda è sufficientemente agile.
Registrazione della società:
Il contenuto dell’atto costitutivo deve indicare:
Dopo aver stabilito la conformità del contratto sociale in base all’ art. 2295 e 2296 del codice civile, l’ iscrizione nel Registro delle imprese deve essere adempiuta dagli amministratori della società. Questi ultimi devono provvedere, entro 30 giorni dalla stipula dell’ atto, al deposito del contratto presso l Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
I soggetti sono obbligati, ai fini dell’ iscrizione nel Registro delle imprese ad utilizzare:
per quanto riguarda la S.a.s. al contrario delle S.n.c. la responsabilità è mista. La caratteristica fondamentale è che i soci si dividono tra accomandanti e accomandatari.
La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è, poi, la necessità della iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.A.S. irregolare per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta a fallimento. Per quanto riguarda la registrazione della società rinviando a quanto detto relativamente alle S.n.c, necessita specificare ai fini della iscrivibilità di una atto costitutivo di una S.a.s., è necessaria l’ espressa indicazione della natura di ciascun socio, distinguendo tra “accomandanti” e “ accomandatari” (art. 2316 codice civile).
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Oristano
Via Carducci, 23/25 - 09170 Oristano
tel. +39 0783 21431 -
fax +39 0783 73764
C.F 80030090957 - P.Iva 01083280956
cciaa@pec.caor.camcom.it
IBAN IT09 M010 1504 8000 0007 0749 354 - BIC ICRAITRRA20
C/C postale 19228097
Dichiarazione di Accessibilità