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La Conciliazione

In attuazione della Legge 580/93, le Camere di Commercio hanno istituito il servizio di conciliazione che si pone come strumento semplice, veloce e conveniente di risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e tra imprese. Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l’altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine massimo di 15 giorni. Se l’altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell’incontro. Il conciliatore, nel ruolo di terzo neutrale e imparziale non decide la controversia ma aiuta le parti a negoziare un accordo equilibrato.

Scopo e ambito di applicazione

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

Avvio

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l’altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla. Se l’altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell’incontro. Se, al contrario, quest’ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti. È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

Il conciliatore

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione. Il conciliatore è individuato da un'apposita Commissione tra i nominativi inseriti in un’apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all’interno della lista. In controversie di particolare complessità, la Segreteria, con il consenso scritto delle parti, può concordare con il conciliatore l’individuazione di un coadiutore del conciliatore. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato. Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al regolamento. Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

La segreteria

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l’altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:
• l’avvenuto deposito della domanda;
• l’avvenuta o mancata risposta dell’altra parte;
• la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

L'incontro di conciliazione

La sede dell’incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un’altra sede camerale scelta dalle parti. Le parti partecipano all’incontro personalmente o, in via eccezionale,mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all’incontro.


Il conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l’incontro di conciliazione e, di norma, un’unica seduta ne esaurisce l’oggetto. In caso contrario, il conciliatore, d'accordo con la segreteria, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Esito dell'incontro

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell’esito dell’incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell’accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Riservatezza

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene detto nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge

-Subfornitura
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento. Nel caso di controversie in materia di subfornitura ( n.ex art. 10, c. 1, L. 192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti: “In caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell’adesione dall’altra parte, entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.” La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell’incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento:
•    riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (L.580/93) definisce il ruolo che queste svolgono nell'ambito della regolazione del mercato e la conciliazione rientra tra gli strumenti per promuovere e disciplinare il sistema economico;
•    la legge istitutiva dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (L. 481/95) che individua le Camere come possibili soggetti competenti in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi;
•    la legge in materia di subfornitura nelle attività produttive (L. 192/98) che prevede, all'art.10, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti di subfornitura presso le Camere. del caso in cui il tentativo non vada a buon fine, è prevista la possibilità di rimettere la controversia ad una commissione arbitrale istituita sempre presso l'ente camerale;
•    la legge di disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (L. 281/98) che stabilisce, all'art. 3 comma II, l'opportunità per le associazioni di consumatori e di utenti di attivare la procedura di conciliazione presso le Camere di Commercio prima di adire le vie giudiziali;
•    la legge di riforma della legislazione nazionale del turismo (L. 135/2001) che definisce le Camere come commissioni arbitrali e conciliative delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti attinenti alla fornitura di servizi turistici.
•    La riforma del diritto societario (D.lgs. 5/2003) e i decreti che la attuano (D.m. 222 e 223 del luglio 2004) individuano nelle Camere di Conciliazione istituite presso la Camere di Commercio un interlocutore privilegiato ed autorevole per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
•    Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti  (Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS) tentativo obbligatorio di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
•    Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) le associazioni dei consumatori possono attivare, prima del ricorso al giudice, la conciliazione dinnanzi alle Camere di Commercio per la risoluzione delle controversie in materia di consumo.
•    Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile (L.69/2009) delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 5 gennaio 2012

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