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Ufficio brevetti, modelli e marchi - Approfondimento

Dal 1° Settembre 2000, alle Camere di Commercio sono stati trasferiti i compiti in materia brevettuale che erano propri degli ex Uffici Provinciali dell'Industria, Commercio ed Artigianato. Quindi, il Servizio Marchi e Brevetti ora riceve le domande provenienti da quegli utenti che richiedono la concessione di un brevetto o la registrazione di un marchio.

È possibile scaricare una guida redatta dal Ministero della Attività Produttive, Ufficio italiano brevetti e marchi (www.uibm.gov.it), che illustra le tematiche connesse alla tutela della proprietà industriale.
La presentazione delle domande di marchio o di brevetto è soggetta al pagamento di tasse e concessioni governative e di diritti di segreteria.

Marchi

Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti o i servizi di un’impresa sul mercato rispetto a quelli delle imprese concorrenti.

Cosa è possibile depositare:

Deposito telematico

Il servizio di invio telematico consente all'utenza di inviare domande e istanze successive direttamente dalla propria postazione di lavoro tramite internet. In tal modo non è necessario consegnare la documentazione di persona in Camera di Commercio.

La procedura, prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2006 e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 ottobre 2008, è facoltativa e presenta vantaggi in termini di costi e di modalità del deposito.

Quali vantaggi

  • invio delle domande di marchi e brevetti direttamente da postazioni remote, senza necessità di recarsi presso la Camera di Commercio
  • trasmissione delle domande anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico dell'Ufficio Brevetti e Marchi (Il servizio di acquisizione delle pratiche da parte degli Sportelli Telematici è infatti attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 elle 14,00. Al di fuori di questi orari è comunque possibile usufruire delle funzioni di preparazione ed inoltro delle pratiche, che verranno acquisiti dallo Sportello alla successiva apertura)

Procedura

Per utilizzare la procedura telematica è necessario:

Marchi Nazionali

Il marchio nazionale è un segno distintivo (parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni e tonalità cromatiche) che contraddistingue i prodotti o i servizi di un'impresa sul mercato.

Destinatari

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che utilizzi il marchio o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione e nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi.

Requisiti per la registrazione:

  • Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello degli altri
  • Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile
  • Originalità: è costituita dal carattere di fantasia del segno distintivo che non può consistere in una denominazione generica di prodotti o servizi o in una indicazione descrittiva
  • Liceità: è la conformità all'ordine pubblico ed al buon costume.

Documenti per la presentazione della domanda:

  • Modulo per Deposito Marchio
  • Eventuale lettera d'incarico, o procura o autocertificazione se la domanda è presentata tramite un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo.

La domanda può essere presentata:

  • dall'interessato (modulo:"Modulo per richiedente", il modulo deve essere firmato dal richiedente al momento del deposito);
  • dall'interessato, che la fa consegnare da un terzo depositante (modulo:"Modulo per richiedente", il modulo deve essere firmato dal richiedente prima di depositarlo, e dal depositante al momento della consegna allo sportello);
  • da un terzo incaricato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (Modulo per mandatario) In tal caso occorre allegare una apposita lettera d'incarico, con applicata una marca da bollo da Euro 16,00
  • da un Avvocato, che agisce in nome e per conto del richiedente. Anche in tal caso occorre allegare una apposita lettera d'incarico, con applicata una marca da bollo da Euro 16,00.

IMPORTANTE:

Il Nuovo Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs.n.30 del 10/02/2005) non prevede più la presentazione della dichiarazione di protezione come allegato alla domanda di marchio.

Costi per il deposito (voci principali)

Euro 101,00 per una classe di prodotti e servizi + Euro 34,00 per ogni classe ulteriore.

Durata della tutela

10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per ulteriori dieci anni.


Modulistica:

La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

I moduli vanno compilati nel formato elettronico, stampati e firmati, non sono più accettati i moduli compilati a mano

Il richiedente deve indicare OBBLIGATORIAMENTE  nella sezione 2 Classificazione”, secondo la vigente Classificazione di Nizza, i prodotti e/o servizi che intende proteggere secondo le seguenti modalità:
a) indicare la classe di riferimento;
b) inserire sotto la classe l'elenco dei prodotti e/o servizi che si intende tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione di Nizza;
c) separare i termini con il carattere (;).
Il documento cartaceo avrà la firma autografa del richiedente/rappresentante.

Costi per il deposito

Euro 101,00 per una classe di prodotti e servizi + Euro 34,00 per ogni classe ulteriore.


Importante

Dal 18 Maggio 2015 con la nuova modulistica non sono più validi i pagamenti in conto corrente postale. Le tasse governative su marchi e brevetti vanno pagate, dopo aver eseguito il deposito della domanda presso la Camera di Commercio, tramite il modello F24  che viene consegnato all'utente.

NON si deve pagare la tassa di concessione governativa prima di accedere allo sportello.

La data del deposito decorrerà dalla data dell'effettivo versamento tramite il modello F24.


La Camera di Commercio di Oristano mette a disposizione dei propri utenti una guida per una corretta gestione del Brand.
Per scaricare la guida clicca qui.

Marchi Collettivi

Possono ottenere la registrazione di marchi collettivi i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, con la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.


Per i marchi collettivi alla domanda va allegata, oltre ai documenti previsti per il marchio d'impresa, copia del regolamento, nel quale devono essere indicati tra le altre cose, i requisiti (ed eventualmente anche la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno, i controlli e le relative sanzioni; il regolamento va firmato dal richiedente in ogni pagina.


Il versamento delle tasse di concessione governativa è stabilito in misura fissa indipendentemente dal numero di classi:
 

Deposito per 10 anni
Tassa di domanda per una o più classi: euro 337,00
 

Rinnovazione per 10 anni
Tassa di domanda per una o più classi: euro 202,00.

Il titolare, poi, per poter accertare il rispetto del regolamento da parte degli imprenditori che usano il marchio collettivo deve esercitare i poteri di controllo e in caso di violazione di una norma, applicare le sanzioni previste dal regolamento.
 

Marchi Comunitari

Dal 1° Gennaio 1996, è entrato in vigore il Marchio Comunitario, un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea.

La procedura unica di registrazione si svolge presso l'Uami, Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. Con la registrazione, il titolare acquisisce un diritto di esclusiva in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

La domanda unica, redatta su apposito formulario, può essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure inviata presso la sede dell'Uami ad Alicante, in Spagna.

La domanda di Marchio Comunitario è soggetta al versamento di una tassa di base per il deposito pari a 975 Euro, e di una per la registrazione pari a 1100 Euro.
La tutela del marchio Comunitario è valida per 10 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni.

Sul sito www.oami.eu.int/it/mark/default.htm puoi consultare la modulistica con le istruzioni ed i costi.

Marchi Internazionali

I soggetti titolari di un marchio nazionale hanno la possibilità di estenderne la tutela nel territorio dei Paesi Europei e di quelli Extraeuropei depositando una domanda di Marchio Internazionale, in base ad una procedura disciplinata da due Accordi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).

Priorità

Se entro 6 mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello Internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito del Marchio Internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello Nazionale. Allo scadere di questo periodo, si potrà comunque depositare il marchio Internazionale, senza però rivendicarne più alcuna priorità.



Documenti per presentare la domanda:

  • Verbale di deposito in due copie (in formato word 21 Kb)
  • Istanza in Bollo da Euro 14,62 (in formato word 45 Kb)
  • Formulario OMPI in duplice originale da compilarsi nella lingua prescritta:
    • MM1 se il deposito designa soltanto paesi che aderiscono all'Accordo (in lingua francese).
    • MM2 se il deposito designa soltanto paesi che aderiscono al Protocollo (in lingua inglese e francese).
    • MM3 se il deposito designa sia paesi aderenti all'Accordo che paesi aderenti al Protocollo (in lingua inglese e francese).
    • Nel caso in cui siano designati gli Stati Uniti in aggiunta occorre presentare l'apposito formulario MM18
    • Nel caso in cui sia designata l'Unione Europea occorre utilizzare in aggiunta il formulario MM17
  • Eventuale lettera d'incarico, o procura o autocertificazione se la domanda è presentata tramite un terzo incaricato, avvocato o iscritto in apposito albo
  • Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di Euro 135,00 (aggiungendo eventuali Euro 34,00 nel caso di lettera d'incarico o equivalente) da pagare sul C/C 82618000, intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
  • Ricevuta di versamento delle tasse Internazionali a favore dell'Ompi.

Costi per il deposito (voci principali)

Il deposito di un Marchio Internazionale comporta il versamento di una tassa fissa di 653 Fr. Sv. per un marchio in bianco e nero e di 903 Fr. Sv. per un marchio a colori. A questo importo occorre aggiungere ulteriori 73 Fr. Sv. per ogni Paese designato.
Per alcuni Paesi è richiesto il versamento di una tassa individuale diversa.

Durata della tutela

10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per ulteriori dieci anni.

Sul sito www.ompi.int/madrid/en/index.html puoi trovare tutte le informazioni di dettaglio su costi, tasse Internazionali, modulistica richiesta per il deposito ed elenco dei paesi aderenti.

Seguiti

I seguiti sono dei depositi successivi a quello originario dovuti a:

  • trasferimenti o modifica dei diritti attribuiti dal marchio o brevetto
  • modiche alla situazione anagrafica del titolare
  • integrazione o correzione della documentazione inizialmente presentata

Presso l'Ufficio Brevetti è possibile depositare:

  • Istanza di Trascrizione per gli atti di cessione che a titolo oneroso o gratuito costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali, diritti reali di godimento e garanzia.
  • Istanza di Annotazione per cambiamenti di indirizzo, sede, ragione o denominazione sociale del richiedente, ritiro del marchio o brevetto da parte del titolare, limitazione di prodotti e servizi. IMPORTANTE: Quando uno stesso titolare deve procedere ad un'annotazione di una pluralità di titoli occorre presentare, secondo le Istruzioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, domande separate per brevetto e registrazioni di marchio già esaminate e concesse e non concesse.
  • Scioglimento di riserva per i documenti successivi che, all'atto del deposito originario, si era riservata la presentazione.
  • Domande varie per correzioni ed integrazioni consentite dalla domanda originaria, per richiesta di proroga quinquennale di disegno e modello ( vedi le relative istruzioni), per estensioni, cessioni e modifiche all'anagrafica del titolare di Marchio Internazionale, nonché per qualsiasi corrispondenza con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  • Ricorsi alla competente Commissione contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Inserire file con verbale di deposito e file di Istruzioni.
    • Istruzioni Ricorsi (in formato word 22,5 Kb)
    • Verbale Ricorsi (in formato word 24,0 Kb)

 

Brevetti

Il Brevetto è un titolo in forza del quale lo Stato concede un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’oggetto trovato. Esso consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo e di farne oggetto di commercio, nonché di vietarne a terzi la produzione, l’uso, il commercio, la vendita e l’importazione.

La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
I moduli vanno compilati nel formato elettronico, stampati e firmati, non sono più accettati i moduli compilati a mano.

Invenzioni Industriali

L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. Destinatari Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale.


Requisiti per la brevettazione

  • Novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, non deve cioè essere stato divulgato o reso noto al pubblico in Italia o all'estero.
  • Originalità: il trovato deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non risultare in modo evidente dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo
  • Industrialità: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale.
  • Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
I moduli vanno compilati nel formato elettronico, stampati e firmati, non sono più accettati i moduli compilati a mano


Costi per il deposito (voci principali):

da Euro 212, 00 (descrizione + tavole fino a 10 pagine) a Euro 945,00 (descrizione + tavole oltre 100 pagine).
Il versamento di queste tasse copre i primi tre anni di validità del brevetto. Successivamente andranno pagate ogni anno le tasse per il mantenimento in vigore.
Durata della tutela

20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di ulteriore rinnovo.

Modelli di Utilità

Il Modello di Utilità consiste in un trovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti.

Destinatari

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, puo' depositare una domanda di brevetto per Modello di Utilità.

 

Requisiti per la brevettazione

  • Novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, non deve cioè essere stato divulgato o reso noto al pubblico in Italia o all'estero.
  • Originalità: il trovato deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non risultare in modo evidente dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo.
  • Industrialità: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale.
  • Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

 

La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
I moduli vanno compilati nel formato elettronico, stampati e firmati, non sono più accettati i moduli compilati a mano.

 

Costi per il deposito (voci principali)

Euro 371,00 per il primo quinquennio.

Durata della tutela

10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di ulteriore rinnovo.

Disegni e modelli

Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Destinatari

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, puà depositare una domanda di registrazione per Disegno o Modello.

Requisiti per la registrazione

  • Novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti
  • Carattere Individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato, differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o della data di priorità
  • Liceità: il disegno o il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.


La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
I moduli vanno compilati nel formato elettronico, stampati e firmati, non sono più accettati i moduli compilati a mano


Costi per il deposito (voci principali) 

 • Domanda di registrazione per un disegno e modello informato cartaceo 100,00

 • Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in formato cartaceo 200,00
 

 • Diritto di proroga oltre il quinto anno corrisposto
   - secondo quinquennio 30,00
   - terzo quinquennio 50,00
   - quarto quinquennio 70,00
   - quinto quinquennio 80,00
 

 • Diritto di mora
   Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)100,00


Durata della tutela

5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, con la possibilità di proroga per uno o più quinquenni, fino ad un massimo di 25 anni.

Brevetti Europei

La Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ha istituito una procedura unificata di deposito esame e concessione di un Brevetto Europeo. Questo sistema permette di richiedere, attraverso un'unica domanda, la tutela brevettuale nei 20 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione e di ottenere un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.

Dove e cosa depositare

 La domanda di Brevetto Europeo può essere depositata presso l' Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Roma, od inviata all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi di Roma o alle sedi dell'Ufficio Europeo Brevetti.

Presso la Camera di Commercio di Oristano è possibile depositare:

  • la traduzione in lingua Italiana del testo di un Brevetto Europeo avente l'Italia come paese designato, ai fini della validazione Nazionale
  • la traduzione in lingua Italiana delle Rivendicazioni di un Brevetto Europeo avente l'Italia come paese designato, per ottenere una tutela provvisoria.

Verbale deposito Traduzione di Brevetto Europeo (in formato word 20,5 Kb).



Priorità

Se entro 12 mesi dalla data in cui viene depositato un brevetto nazionale se ne estende la validità a livello Europeo, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito del Brevetto Europeo si considera effettuato nello stesso giorno del Brevetto Nazionale.



Durata

La tutela Brevettale dura 20 anni.

Per informazioni relative a procedura, costi e modulistica è possibile scaricare la nota di Istruzioni predisposta dall'U.I.B.M. :
Istruzioni per il deposito di un Brevetto Europeo (PDF 160 KB).

Per informazioni relative all'Ufficio Europeo Brevetti consulta il sito www.european-patent-office.org.

Brevetti Internazionali

Il sistema del Brevetto Internazionale PCT, Patent Cooperation Treaty, consente di richiedere la tutela brevettale in più di 100 paesi europei ed extraeuropei. La procedura prevede la presentazione di una domanda unica, di una preliminare ricerca Internazionale e di un successivo esame ed eventuale concessione ad opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli paesi designati.

Dove depositare

La domanda di PCT può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, la sede dell'O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra e le sedi dell'Ufficio Brevetti Europeo per i cittadini e residenti di Stati contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo.

Priorità

Se entro 12 mesi dalla data in cui viene depositato un brevetto nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito del Brevetto Internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello Nazionale.

Durata

La tutela brevettale dura 20 anni.

Per le informazioni relative a procedura, costi e modulistica è possibile scaricare la nota di Istruzioni predisposta dall'U.I.B.M.:
Istruzioni Brevetti Internazionali (PCT) (DOC 157 Kb).

Per ulteriori informazioni sulle procedure del PCT, è possibile consultare il sito www.ompi.int/about-ip/en/index.html .

Disegni e Modelli Comunitari ed Internazionali

Dal 1° Gennaio 2003, è possibile depositare la domanda di disegno o modello comunitario (grazie all'emanazione del Regolamento esecutivo su questa materia, da parte della Commissione della Comunità Europea, del 21/10/2002).

Come il marchio comunitario, anche la procedura unica di registrazione si svolge presso l'Uami ( Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno). Con la registrazione, il titolare acquisisce un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

La domanda può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma, oppure inviata presso la sede dell'Uami ad Alicante in Spagna.

La tutela del disegno o modello comunitario dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, prorogabili per uno o più periodi di 5 anni mediante presentazione di richiesta di rinnovo, fino ad un massimo di 25 anni.

E' inoltre possibile ottenere la tutela di disegni e modelli nel territorio di Stati europei ed extraeuropei aderenti all'Accordo dell' Aja mediante un deposito Internazionale.

Modulistica, costi ed informazioni sulla procedura sono disponibili sui siti:

Topografie

Per topografia di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori.
In questa serie, ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

La domanda può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Oristano, dove si possono ritirare le relative istruzioni, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Certificati di protezione complementare

Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale viene prolunga la durata della tutela brevettuale per i prodotti medicinali o fitosanitari.

La finalità di tale certificato è quella di consentire al titolare del brevetto di recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto da parte del Ministero della Salute.
Tale certificato ha una durata massima di 5 anni.

La domanda può essere inviata esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.
Presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Oristano sono consultabili i bollettini Ufficiali dei certificati di protezione complementare rilasciati.

Seguiti

I seguiti sono dei depositi successivi a quello originario dovuti a:

  • trasferimenti o modifica dei diritti attribuiti dal marchio o brevetto
  • modiche alla situazione anagrafica del titolare
  • integrazione o correzione della documentazione inizialmente presentata

Presso l'Ufficio Brevetti è possibile depositare:

  • Istanza di Trascrizione per gli atti di cessione che a titolo oneroso o gratuito costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali, diritti reali di godimento e garanzia.
  • Istanza di Annotazione per cambiamenti di indirizzo, sede, ragione o denominazione sociale del richiedente, ritiro del marchio o brevetto da parte del titolare, limitazione di prodotti e servizi. IMPORTANTE: Quando uno stesso titolare deve procedere ad un'annotazione di una pluralità di titoli occorre presentare, secondo le Istruzioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, domande separate per brevetto e registrazioni di marchio già esaminate e concesse e non concesse.
  • Scioglimento di riserva per i documenti successivi che, all'atto del deposito originario, si era riservata la presentazione.
  • Domande varie per correzioni ed integrazioni consentite dalla domanda originaria, per richiesta di proroga quinquennale di disegno e modello ( vedi le relative istruzioni), per estensioni, cessioni e modifiche all'anagrafica del titolare di Marchio Internazionale, nonché per qualsiasi corrispondenza con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
  • Ricorsi alla competente Commissione contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Inserire file con verbale di deposito e file di Istruzioni.
    • Istruzioni Ricorsi (in formato word 22,5 Kb)
    • Verbale Ricorsi (in formato word 24,0 Kb)

 

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