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Etichettatura prodotti tessili

Il settore tessile, che riveste da sempre un ruolo fondamentale nell’economia del Paese, registra percentuali di incremento dell’importazione a due o tre cifre. Da ciò ne è derivato un disorientamento generale per gli attori del mercato, imprese e consumatori. Ogni apertura del mercato comporta un’esigenza di rafforzato rispetto delle regole da parte di tutti.
A tutela di tutti i soggetti del mercato e di una leale concorrenza tra imprese, il sistema camerale riconosce la necessità di attivare anche in Italia un efficace sistema di sorveglianza del mercato che costituisca anche un’occasione di informazione per i soggetti controllati. Compito affidato dalla normativa stessa agli organismi camerali dalla soppressione degli uffici periferici dell'ex Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Cosa si intende per prodotto tessile

Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semiconfezionati o confezionati – sono composti esclusivamente da fibre tessili ( es. lana, cotone, lino…).

Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili

  • Capi di abbigliamento
  • Lenzuola
  • Coperte
  • Tende
  • Tappeti
  • Tessuti in rotoli/pezze
  • Cuscini
  • Amaca
  • Sacco a pelo
  • Tovaglie


Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell’allegato 3 del D.lgs 194/99)

Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell’allegato 4 del D.Lgs 194/99)
 

Obblighi per i distributori e i produttori/importatori/grossisti

Il distributore/venditore che vende al dettaglio deve:

  • porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente
  • conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui sono riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito


Il grossista/importatore/fabbricante che non vende al dettaglio deve:

  • etichettare o contrassegnare i prodotti tessili all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e/o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.
  • riportare sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Se utilizza sigle o abbreviazioni deve riportare sullo stesso documento il significato.

Contenuto delle etichette

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata:

  • la composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso se nessuna fibra raggiunge l'80%, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del D.lgs. n. 194/99;
  • ragione sociale/ denominazione/ marchio e indirizzo del produttore/ importatore.

Le etichette o i contrassegni, all'atto della vendita al consumatore finale, devono, inoltre, essere redatti:

  • in lingua italiana;
  • con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Esempi di etichette
Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del mercato nel settore dei tessili è finalizzata a garantire che i prodotti immessi in commercio siano correttamente presentati per un duplice scopo:

  • assicurare una corretta informazione dell’acquirente di un prodotto tessile sulla composizione fibrosa, sul responsabile dell’immissione in commercio e sulle eventuali altre caratteristiche evidenziate;
  • favorire la leale concorrenza tra imprese del settore su base paritaria individuando eventuali fenomeni di frode in commercio in ogni fase della commercializzazione.

Sanzioni

Riferimenti normativi

Normativa Comunitaria

  • Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE


Normativa  Nazionale

  • Legge  n. 883/73  Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.
  • D.P.R.  515/76  Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.
  • D.Lgs.n. 194/99,  di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 25 settembre 2014

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