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Sicurezza prodotti elettrici

PRODOTTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE

Campo applicazione
Il materiale elettrico a bassa tensione è quel materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua, come ad esempio:

- gli elettrodomestici
- gli elettro-utensili
- gli apparecchi per illuminazione, comprese le luminarie natalizie
- i fili
- i cavi
- le condutture elettriche
- i materiali di installazione
- le apparecchiature per l’estetica
- gli interruttori.

Mentre non sono considerati a bassa tensione:

a) i materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione
b) i materiali elettrici per radiologia ed uso clinico
c) le parti elettriche di ascensori e montacarichi
d) i contatori elettrici
e) le prese e spine di corrente per uso domestico
f) i dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici
g) i materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici
h) i materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli stati membri della UE
i) il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori del territorio della UE.

Requisiti di sicurezza
Il materiale elettrico, può essere immesso sul mercato solo se, costruito a regola d'arte in materia di sicurezza, non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla loro destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Il prodotto deve essere quindi conforme ai requisiti legislativi vigenti. La conformità alle norme armonizzate (EN), così come recepite con Decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico (di seguito MISE), è dimostrazione della rispondenza a tali requisiti.

Marcatura CE e altre indicazioni obbligatorie
Il prodotto elettrico a bassa tensione deve avere obbligatoriamente la marcatura CE. Apponendo la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza ed alle procedure di valutazione di conformità contenute nelle direttive comunitarie.
La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in modo visibile leggibile e indelebile sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull’imballaggio o sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
Oltre la marcatura il prodotto deve essere accompagnato:
- dai dati identificativi del produttore/mandatario o importatore (nome o ragione sociale o marchio di fabbrica, sede legale, paese d’origine)
- dal riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte
- dalle caratteristiche essenziali indispensabili per un corretto utilizzo ed alla prevenzione dei rischi (es. tensione nominale V, potenza nominale W, classe di isolamento, grado di protezione IP per un uso esterno, ecc.)
- dal foglio di istruzioni e avvertenze d’uso redatte in lingua italiana.


OBBLIGHI DEL FABBRICANTE/MANDATARIO/IMPORTATORE
Prima di immettere sul mercato un prodotto, il fabbricante/mandatario/importatore:
- appone la marcatura CE
- predispone la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti della direttiva
- redige la dichiarazione di conformità.
Il fabbricante o il suo mandatario devono mantenere questa documentazione (anche su supporto elettronico) a disposizione delle autorità nazionali a scopi di ispezione per almeno 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un mandatario nella Comunità, questo obbligo spetta all’importatore o alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato comunitario.
Il fabbricante/mandatario/importatore possono apporre legittimamente la marcatura CE solo se hanno predisposto la documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità.

OBBLIGHI DEI RIVENDITORI
Il rivenditore deve verificare:
- la presenza della marcatura CE
- la presenza delle caratteristiche essenziali indispensabili per un corretto utilizzo (es. tensione nominale V, potenza nominale W, classe di isolamento, grado di protezione IP per un uso esterno, ecc.)
- la presenza sul prodotto e sull’imballaggio del marchio di fabbrica o del marchio commerciale
- la presenza del foglio di istruzioni e avvertenze d’uso redatte in lingua italiana
- non deve vendere materiale elettrico senza marchio CE o con marchio apposto irregolarmente
- non deve vendere materiale elettrico oggetto di provvedimenti di ritiro dal mercato adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CONTROLLI SUL MERCATO
La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti elettrici spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio per i controlli sul mercato.

SANZIONI

- Fabbricante/mandatario/importatore

L’irregolarità apposizione della marcatura, l’immissione nel mercato di materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di legge, l’apposizione di qualunque altro marchio che possa trarre in inganno il consumatore, la mancanza della marcatura CE prevedono sanzioni accessorie, come l’obbligo alla regolarizzazione dei prodotti, il divieto di commercializzazione ed il ritiro dal mercato dei prodotti già in circolazione. Inoltre sanzione con importi minimi e massimi da € 21,00 a € 124,00 per ogni pezzo irregolare e, in ogni caso, sarà applicata una sanzione non inferiore a € 10.329,00 e non superiore a € 61.975,00.

L’immissione sul mercato di prodotti sottoposti a divieto di commercializzazione prevede sanzione con importi minimi e massimi da € 21,00 a € 124,00 per ogni pezzo irregolare e, in ogni caso, sarà applicata una sanzione non inferiore a € 10.329,00 e non superiore a € 61.975,00.


La violazione dell’obbligo della predisposizione e conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità prevede la sanzione da € 5.165,00 a € 30.987,00 e il temporaneo divieto di commercializzazione fino alla produzione della documentazione necessaria o all’accertamento della sua non pericolosità.

La violazione dell’obbligo di apporre l’etichetta, chiaramente visibile e leggibile, con le informazioni minime essenziali, prevede sanzioni da € 516,00 a € 25.823,00.

-Venditore

Il venditore finale o l'installatore che pongono in commercio prodotti non conformi, senza marcatura CE, con altro marchio che possa trarre in inganno il consumatore o sottoposti a sospensione o divieto di vendita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di una somma da euro 21,00 ad euro 124,00 per ogni pezzo. In ogni caso, il pagamento è pari ad una somma non inferiore ad euro 775,00 e non superiore ad euro 4.648,00.

La violazione dell’obbligo di mantenere la documentazione idonea alla tracciabilità del prodotto (obbligo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale) comporta la sanzione da € 1.500,00 a € 30.000,00.

La violazione dell’obbligo di apporre l’etichetta, chiaramente visibile e leggibile, con le informazioni minime essenziali, prevede sanzioni da € 516,00 a € 25.823,00.


NORMATIVA

Direttiva 2006/95/CE


Legge 791/77 (modificata dal D.Lgs 626 del 25 novembre 1996 e dal D.Lgs. 277 del 31 luglio 1997)
 

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 5 maggio 2011

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