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Sicurezza D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale - Occhiali da sole

Gli occhiali da sole per la loro funzione di agire da filtro nei confronti della radiazione solare sono considerati dalla normativa come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di I categoria. In particolare, dispositivi di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

La normativa prevede una serie di obblighi a carico dei produttori o importatori e distributori allo scopo di evitare potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato:

  • Il produttore/importatore che intende immettere in commercio un DPI di I categoria deve apporre sul prodotto la marcatura CE con la quale attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti di sicurezza applicabili.
  • Per dimostrare tale conformità ha l’obbligo di conservare la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica del prodotto. Deve, inoltre, elaborare e fornire con il prodotto una nota informativa.
  • Il distributore deve verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla nota informativa in lingua italiana e che il fabbricante o importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto.


La nota informativa, rilasciata dal fabbricante, deve indicare:

  • la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
  • il tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
  • la classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
  • le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
  • denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea.

La vigilanza è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite le Camere di Commercio.


Le sanzioni previste per le varie fattispecie sono:

  1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI  di I categoria come gli occhiali da sole  non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza  è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 7.746 a  € 46.481;
  2. Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.


Fonti Normative

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 19 maggio 2011

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