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Etichettatura calzature

Particolare importanza nell'acquisto delle calzature deve essere data all'informazione relativa ai materiali utilizzati nelle varie parti delle calzature. La normativa rende obbligatorio per i produttori fornire etichette esplicative ai rivenditori, i quali a loro volta devono esporre nelle fase di commercializzazione al consumatore un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.


Guida alla corretta compilazione dell'etichetta delle calzature

  • Definizione calzature
  • Etichetta
  • Obblighi del fabbricante/rappresentante/importatore e del venditore

Definizione calzature

Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.


Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
  • stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
  • sandali di vario tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
  • scarpe da ballo;
  • calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
  • calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
  • calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
  • calzature ortopediche.


Sono escluse:
 

  • calzature aventi le caratteristiche di giocattolo;
  • calzature d’occasione usate;
  • calzature di protezione;
  • calzature disciplinate dal Dlgs 904 del 10 settembre 1992.

Etichetta

L’etichetta contiene informazioni sulla composizione delle calzature e ha le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente su almeno una delle calzature;
  • deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l’80%;
  • se nessun materiale raggiunge almeno l’80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;
  • le informazioni sui materiali usati e le relative parti della scarpa possono essere costituite da simboli o scritte in lingua italiana;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore;
  • le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta;
  • non deve indurre in errore il consumatore.
  •  

Nei luoghi di vendita deve essere esposto in modo chiaramente visibile un cartello illustrativo della simbologia utilizzata.
 

Obblighi del fabbricante/rappresentante/importatore e del venditore

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità Europea ha l’obbligo di fornire l’etichetta ed è responsabile dell’esattezza dell’informazioni contenute. Qualora ne il fabbricante ne il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità tale obbligo spetta all’importatore che immette la merce nel mercato comunitario.
Il venditore al dettaglio verifica la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.

Sanzioni e fonti normative

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite le Camere di Commercio.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’autorità di vigilanza assegna al fabbricante/rappresentante/responsabile della prima immissione in commercio o al venditore al dettaglio un termine perentorio per la regolarizzazione.
Decorso inutilmente tale termine ne ordina il ritiro dal mercato.

Fonti normative
D.M. 11.04.1996 come modificato dal D.M. 30.01.2001

Simboli dei materiali usati

pelle

CUOIO E PELLE indica la pelle od il pellame di un animale che conservi la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca.
Il cuoio è anche ottenuto da pellami o pelli tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.
I fogli composti da particelle fibrose, pezzetti o polveri non sono considerati cuoio.
L'eventuale strato di rivestimento del cuoio non può essere superiore a 0.15 mm.

fior di pelle
CUOIO PIENO FIORE indica la pelle che comporta la grana originaria della pelle, senza che alcuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante i procedimenti di sfioritura, scarnatura o spaccatura.

strato
CUOIO RIVESTITO si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è comunque superiore a 0.15 mm.

stoffa
MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute.

altromateriale
ALTRE MATERIE diverse da quelle descritte.

Simboli parti della calzatura

tomaia

TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccato alla suola esterna.


suolainterna
RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.


suola
SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 4 settembre 2015

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