Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti
Particolare importanza nell'acquisto delle calzature deve essere data all'informazione relativa ai materiali utilizzati nelle varie parti delle calzature. La normativa rende obbligatorio per i produttori fornire etichette esplicative ai rivenditori, i quali a loro volta devono esporre nelle fase di commercializzazione al consumatore un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.
Guida alla corretta compilazione dell'etichetta delle calzature
Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:
Sono escluse:
L’etichetta contiene informazioni sulla composizione delle calzature e ha le seguenti caratteristiche:
Nei luoghi di vendita deve essere esposto in modo chiaramente visibile un cartello illustrativo della simbologia utilizzata.
Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità Europea ha l’obbligo di fornire l’etichetta ed è responsabile dell’esattezza dell’informazioni contenute. Qualora ne il fabbricante ne il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità tale obbligo spetta all’importatore che immette la merce nel mercato comunitario.
Il venditore al dettaglio verifica la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite le Camere di Commercio.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’autorità di vigilanza assegna al fabbricante/rappresentante/responsabile della prima immissione in commercio o al venditore al dettaglio un termine perentorio per la regolarizzazione.
Decorso inutilmente tale termine ne ordina il ritiro dal mercato.
Fonti normative
D.M. 11.04.1996 come modificato dal D.M. 30.01.2001
CUOIO E PELLE indica la pelle od il pellame di un animale che conservi la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca.
Il cuoio è anche ottenuto da pellami o pelli tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.
I fogli composti da particelle fibrose, pezzetti o polveri non sono considerati cuoio.
L'eventuale strato di rivestimento del cuoio non può essere superiore a 0.15 mm.
CUOIO PIENO FIORE indica la pelle che comporta la grana originaria della pelle, senza che alcuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante i procedimenti di sfioritura, scarnatura o spaccatura.
CUOIO RIVESTITO si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è comunque superiore a 0.15 mm.
MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute.
ALTRE MATERIE diverse da quelle descritte.
TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccato alla suola esterna.
RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.
SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Oristano
Via Carducci, 23/25 - 09170 Oristano
tel. +39 0783 21431 -
fax +39 0783 73764
C.F 80030090957 - P.Iva 01083280956
cciaa@pec.caor.camcom.it
IBAN IT09 M010 1504 8000 0007 0749 354 - BIC ICRAITRRA20
C/C postale 19228097
Dichiarazione di Accessibilità