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Contenuti

Protesti cambiari

Descrizione

Il protesto è un atto pubblico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato (Elenco Ufficiali Levatori autorizzati) constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.

Le Camere di Commercio mensilmente pubblicano nel Registro Informatico, istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, gli elenchi dei protesti, levati dai Pubblici Ufficiali abilitati, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316 e per le sole elaborazioni statistiche inseriscono in tale Registro gli elenchi dei protesti delle tratte non accettate, non soggetti a pubblicazione.

Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza ed è accessibile al pubblico per la consultazione.
Tale consultazione avviene mediante “visura” riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato oppure mediante "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.

Visure e certificati possono essere richiesti presso tutte le Camere di Commercio e, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Oristano, presso gli sportelli al pubblico della sede di Via Carducci n. 23; oppure tramite consultazione dei terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio.
Ai fini della Riabilitazione, le visure utili sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio.

Cancellazione dal Registro Informativo del protesto di assegni e cambiali/tratte accettate
(Fatto salvo il caso di provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale competente a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. ovvero dal Giudice di Pace avverso la determinazione di reiezione della domanda di cancellazione protesti)

La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è disciplinata dalla Legge 18/08/2000, n. 235.


Cancellazione del protesto di cambiale/tratta accettata
La domanda di cancellazionepuò essere prodotta nel caso in cui il debitore:

  • abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta accettata entro 12 mesi dalla levata del protesto;
  • sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
  • abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) la Riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto).

Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:

  • per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate per le quali non sono trascorsi più di dodici mesi dalla data di levata, è necessario produrre istanza corredata dagli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto;
  • per la cancellazione di cambiali/tratte accettate per le quali invece sono trascorsi più di dodici mesi dalla data di levata del protesto è necessario produrre, oltre agli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal beneficiario delle stesse attestante l’avvenuto pagamento entro dodici mesi dalla data di levata;
  • per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate levato illegittimamente o erroneamente è necessario produrre, oltre agli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto, la documentazione comprovante l'illegittimità/erroneità della levata del protesto;
  • per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate a seguito di riabilitazione è necessario produrre, oltre agli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto, la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente, o, in alternativa, la copia dello stesso, estratta dal fascicolo informatico presso il Tribunale, corredata dalla dichiarazione di conformità, sottoscritta dall’avvocato di parte, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14, redatta richiamando le norme di riferimento e prodotta secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Cancellazione del protesto di assegno
La domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:

  • sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
  • abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) la Riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto).

Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:

  • per la cancellazione del protesto di assegno levato illegittimamente o erroneamente è necessario produrre la documentazione comprovante l'illegittimità/erroneità della levata del protesto;
  • per la cancellazione del protesto di assegno a seguito di riabilitazione è necessario produrre la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente, o, in alternativa, la copia dello stesso, estratta dal fascicolo informatico presso il Tribunale, corredata dalla dichiarazione di conformità, sottoscritta dall’avvocato di parte, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14, redatta richiamando le norme di riferimento e prodotta secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Annotazione nel Registro Informatico dell'avvenuto pagamento di titoli protestati (Annotazione di informazioni aggiuntive)

La Legge 18/08/2000, n. 235, al comma 1 dell’art. 2, prevede la possibilità dell’annotazione dell’avvenuto pagamento, nel Registro Informatico dei protesti, unicamente per i titoli cambiari: il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, può chiederne l’annotazione sul citato Registro Informatico presentando formale istanza corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Considerato l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed il diritto dell’interessato all’integrazione dei propri dati contenuti in archivi, le domande di annotazione, nel Registro Informatico, di avvenuto pagamento riferito ad assegni protestati e non a cambiali o vaglia cambiari, come prevede la vigente normativa in materia, possono essere accolte, nell’esclusivo interesse del soggetto protestato, in quanto mera informazione aggiuntiva in calce al protesto degli assegni, che non comporta pregiudizio per la pubblicazione, né al periodo di pubblicazione degli stessi nel Registro Informatico.

La domanda di annotazione di avvenuto pagamento può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
(in attesa che maturino i requisiti di legge per la riabilitazione ai fini della cancellazione del protesto)

  • abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta accettata oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto
  • abbia effettuato il pagamento dell’assegno protestato. 

Per ottenere l’annotazione di avvenuto pagamento di un titolo protestato è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:

  • Cambiale/tratta accettata quietanzata con relativo atto di protesto
  • Assegno con relativo atto di protesto corredato da idonea documentazione, attestante l’avvenuto pagamento dello stesso, dalla quale si evinca in modo univoco la corrispondenza del titolo prodotto al protesto iscritto nel Registro Informatico

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cancellazione protesti e di annotazione di avvenuto pagamento, indicate dalla Legge 235/2000, debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, con allegata la copia di un documento di identità dell`interessato (o del legale rappresentante se trattasi di Società) in corso di validità (articoli 38 e 45 del dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), possono essere presentate:

  • direttamente presso gli sportelli della sede camerale di Vi Cardicci 23 – Oristano; 
  • tramite servizio postale indirizzate a: "Camera di Commercio di Oristano - Servizio Protesti - Via Carducci, 23 – 09170 Oristano”. Nel caso di invio, tramite servizio postale, di istanze di cancellazione per intervenuta riabilitazione, non allegare gli originali dei titoli protestati e delle quietanze liberatorie;
  • tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it a condizione che:
  1. sia data prova dell’assolvimento del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche e del pagamento dei diritti di segreteria;
  2. siano prodotti gli originali dei titoli protestati laddove richiesti dalla normativa vigente (es: cancellazione del protesto di cambiali e annotazione di pagamento).

Controlli ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rende noto che saranno effettuati controlli circa la veridicità della documentazione prodotta nonchè:

  1. controllo di tutte le riabilitazioni pervenute ai fini della cancellazione dei protesti dal Registro Informatico;
  2. controllo, a campione, della veridicità delle cambiali allegate alle istanze di cancellazione.

 

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 16 novembre 2017

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