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La verifica periodica degli strumenti di misura

La verifica periodica degli strumenti di misura (D.M. 28.03.2000, N. 182) è l’accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell’integrità dei sigilli metrici (elettronici, etichette o piombi) e degli altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme della verificazione periodica, devono essere sottoposti alla prima verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo la periodicità fissata dal Decreto Ministeriale 28.03.2000, n. 182 di seguito riportata:

Categoria: Masse e misure  campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna   
Periodicità della verificazione: 5 anni

Categoria: Strumenti per pesare
Periodicità della verificazione:  3 anni

Categoria: Complessi di misura per carburanti
Periodicità della verificazione: 2 anni

Categoria: Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua
Periodicità della verificazione: 4 anni

Categoria: Misuratori massici di gas metano per autotrazione
Periodicità della verificazione: 2 anni

Categoria: Strumenti per la misura di lunghezze compresi  i  misuratori di  livello dei serbatoi
Periodicità della verificazione: 4 anni

Categoria: Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti
Periodicità della verificazione: Secondo l’impiego e secondo la periodicità fissati, con provvedimento del Ministro dell’Industria, sentito il  Comitato Centrale Metrico

Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono, ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.


Sono esclusi dall’obbligo della verifica periodica:

  • le misure di capacità quando siano in vetro, terracotta e simili;
  • le misure lineari;
  • i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.

Sono soggetti alla verifica periodica:

  • gli strumenti metrici acquistati nuovi, se sprovvisti del contrassegno della verificazione periodica;
  • gli strumenti metrici non nuovi appena acquistati, se sprovvisti del contrassegno della verificazione periodica;
  • gli strumenti metrici sottoposti ad un intervento tecnico con il quale è stato rimosso o alterato uno o più sigilli metrici;
  • gli strumenti metrici per i quali è stato emesso un ordine di aggiustamento;
  • gli strumenti metrici che recano un contrassegno della verificazione periodica con data di scadenza superata.

Procedura tecnico-amministrativa per lo svolgimento della verifica metrica periodica

 La procedura tecnico-amministrativa per lo svolgimento della verifica metrica periodica da parte dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Oristano è stabilita dal "Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici" adottato in attuazione dell’articolo 3 del D.M. 182/2000 sopra citato.

Per sopralluogo si intende l’operazione di verificazione degli strumenti metrici elencati nella richiesta di verificazione.

L’esito positivo della verifica periodica è attestato dall’Ispettore Metrico mediante l’applicazione di un’apposita etichetta autoadesiva ed autodistruggente alla rimozione; sul contrassegno sono indicati il mese e l’anno di scadenza della verifica periodica.

Adesivo metrico

La verifica deve essere altresì richiesta a seguito dell’ordine di aggiustamento, di modifica o di riparazione effettuata. A tal proposito si precisa che il già citato D.M. 182/2000 disciplina anche la cosiddetta rilegalizzazione, con l’intervento dell’Ispettore nell’ipotesi in cui siano stati rimossi, ad esempio in seguito ad una riparazione, i bolli, i sigilli o i vincoli dello strumento, considerando tale intervento come avvenuta effettuazione di verifica periodica.

In tal caso il riparatore dovrà, per ogni strumento riparato, dichiarare che gli stessi non hanno subito modificazioni e mantengono inalterati i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione alla verifica metrica.

Si ricorda che gli utenti metrici sono soggetti all’obbligo di:

  • garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
  • mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
  • non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.


E’ prevista la possibilità di presentare ricorso al Segretario Generale della Camera di Commercio di Oristano qualora la verifica non dovesse dare esito positivo.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 9 maggio 2019

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