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La verifica periodica degli strumenti di misura (D.M. 28.03.2000, N. 182) è l’accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell’integrità dei sigilli metrici (elettronici, etichette o piombi) e degli altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme della verificazione periodica, devono essere sottoposti alla prima verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo la periodicità fissata dal Decreto Ministeriale 28.03.2000, n. 182 di seguito riportata:
Categoria: Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna
Periodicità della verificazione: 5 anni
Categoria: Strumenti per pesare
Periodicità della verificazione: 3 anni
Categoria: Complessi di misura per carburanti
Periodicità della verificazione: 2 anni
Categoria: Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua
Periodicità della verificazione: 4 anni
Categoria: Misuratori massici di gas metano per autotrazione
Periodicità della verificazione: 2 anni
Categoria: Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi
Periodicità della verificazione: 4 anni
Categoria: Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti
Periodicità della verificazione: Secondo l’impiego e secondo la periodicità fissati, con provvedimento del Ministro dell’Industria, sentito il Comitato Centrale Metrico
Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono, ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.
Sono esclusi dall’obbligo della verifica periodica:
Sono soggetti alla verifica periodica:
La procedura tecnico-amministrativa per lo svolgimento della verifica metrica periodica da parte dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Oristano è stabilita dal "Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici" adottato in attuazione dell’articolo 3 del D.M. 182/2000 sopra citato.
Per sopralluogo si intende l’operazione di verificazione degli strumenti metrici elencati nella richiesta di verificazione.
L’esito positivo della verifica periodica è attestato dall’Ispettore Metrico mediante l’applicazione di un’apposita etichetta autoadesiva ed autodistruggente alla rimozione; sul contrassegno sono indicati il mese e l’anno di scadenza della verifica periodica.
La verifica deve essere altresì richiesta a seguito dell’ordine di aggiustamento, di modifica o di riparazione effettuata. A tal proposito si precisa che il già citato D.M. 182/2000 disciplina anche la cosiddetta rilegalizzazione, con l’intervento dell’Ispettore nell’ipotesi in cui siano stati rimossi, ad esempio in seguito ad una riparazione, i bolli, i sigilli o i vincoli dello strumento, considerando tale intervento come avvenuta effettuazione di verifica periodica.
In tal caso il riparatore dovrà, per ogni strumento riparato, dichiarare che gli stessi non hanno subito modificazioni e mantengono inalterati i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione alla verifica metrica.
Si ricorda che gli utenti metrici sono soggetti all’obbligo di:
E’ prevista la possibilità di presentare ricorso al Segretario Generale della Camera di Commercio di Oristano qualora la verifica non dovesse dare esito positivo.
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