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La normativa ed i mezzi interessati

La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20.12.1985 e cioè il Regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il Regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il Regolamento (CE) n. 2135/98 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e operatività.

La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l’implementazione del tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali:

  • D.M. 31.10.2003, n. 361 (Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada);
  • D.M. 11.03.2005 (Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361);
  • D.M. 23.06.2005 (Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361);
  • D.M. 29.07.2005 (Istituzione di diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004);
  • D.M. 03.08.2005 (Approvazione dei modelli per il rilascio delle carte tachigrafiche).
  • D.M. 21.02.2006 (Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione);
  • D.M. 31.03.2006 (Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98);
  • D.M. 20.06.2007 (Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni);
  • D.M. 10.08.2007 (Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni  per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361);


La normativa di cui sopra è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull’implementazione del cronotachigrafo digitale in Italia:

  • Circolare n. 1/2005/DGAMTC del 05.07.2005 - Applicazione delle norme transitorie dell’art. 17 del decreto 11 marzo 2005.
    (Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni dei Centri tecnici per le operazioni di montaggio e di riparazione);
  • Circolare n. 664/MOTI del 26.07.2005
    Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.
    (Installazione tachigrafo digitale: coesistenza dei due dispositivi, analogico e digitale, nel periodo 5 agosto – 31 dicembre 2005. Regime transitorio applicabile in Italia per l’immatricolazione dei nuovi veicoli);
  • Circolare 04.08.2005
    D.M. 11 marzo 2005, art. 17. Applicazione norme transitorie.
    (La prevista limitazione alle operazioni di riparazione dei cronotachigrafi analogici da parte delle officine autorizzate sarà operativa dopo il 31 dicembre 2005);
  • Circolare n. 1110/MOTI del 22.12.2005
    Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.
    (Obbligo all’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione, decorsi 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento comunitario che emenda i regolamenti n. 3821/85/CEE e n. 2135/98/CE in materia di armonizzazione della legislazione sociale applicabile al trasporto su strada;
  • Circolare n. 2/2006 DGAMTC DEL 3.06.2006. Applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005;
  • Circolare n. 1/2008/DGVNT del 18.01.2008. Istruzioni operative per l’applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007.


Mezzi interessati

L’obbligo all’installazione del cronotachigrafo digitale su veicoli di nuova immatricolazione riguarda:

  • tutti i veicoli adibiti al trasporto su strada di merci con portata massima superiore alle 3,5 tonnellate;
  • tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con capienza superiore a 9 posti compreso il conducente.


Mezzi esentati

Sono tuttora esentati dall’obbligo di usare i cronotachigrafi i veicoli indicati all’art. 4 ed all’art. 14, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 3820/85 e successive modificazioni:

  • veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
  • veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
  • veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;
  • veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;
  • veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
  • veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
  • veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  • veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  • carri attrezzi;
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
  • veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;
  • veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale.


Se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico, i tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di:

  • merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate)
  • passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate).

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 11 marzo 2010

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