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Mediazione in materia di energia elettrica, gas e servizi idrici

Cosa si intende per mediazione

La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, svolta da un soggetto terzo imparziale, indipendente e neutrale, finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche per mezzo della formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L'istituto della mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace.

Caratteristiche della mediazione
a) le parti possono partecipare alla procedura senza l’assistenza di un avvocato;
b) le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo la tabella di seguito riportata, ridotte di 1/3 per i primi  sei scaglioni e della metà per i restanti e senza ulteriori incrementi, neanche in caso di esito positivo della procedura;
c) gli operatori o gestori che partecipano alla procedura possono concordare con la Camera di commercio tempistiche di pagamento trimestrali o quadrimestrali con riferimento alle spese di avvio e alle spese di mediazione dovute per il servizio.
d) l’eventuale proposta di accordo è formulata dal mediatore esclusivamente su richiesta congiunta delle parti;
e) il verbale di accordo sottoscritto  all’esito delle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio ha valore di titolo esecutivo così come disciplinato nel TICO e ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

Tariffario conciliazione in materia di energia elettrica, gas e servizi idrici

In forza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 22.04.2015 n° 1694, a partire da giovedì 23 aprile 2015, sono reintrodotte le spese di avvio.

Sono dovute dalla parte istante al momento della presentazione della domanda di mediazione:

- spese di avvio: € 48,80 IVA compresa per liti di valore fino a € 250.000,00; € 97,60 IVA compresa per quelle di valore superiore;

- spese di registrazione: (DM n. 180/2010. art. 16, c. 2) sono stabilite nella somma di € 30,50 IVA compresa. Contribuiscono alla copertura delle spese vive sostenute dall'Organismo per le attività di gestione della pratica e sono richieste per l'istruzione del procedimento, l'organizzazione degli incontri, la notifica delle comunicazioni e per il rilascio di copie e verbali. Sono dovute relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.

Le suddette spese sono dovute anche dalla controparte in caso di partecipazione al primo incontro di mediazione.

 

In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, verranno applicate ad entrambe le parti, in base al valore della controversia, le spese di mediazione previste dall'art. 16 del DM n. 180/2010.

 

Valore della lite

Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00

€ 43,33 (+ IVA)* = € 52,86

da € 1.001,00 a € 5.000,00

  € 86,67  (+IVA)* = € 105,74

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 160,00 (+IVA)* = € 195,20

da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 240,00 (+IVA)* = € 292,80

da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 400,00 (+IVA)* = € 488,00

da € 50.001,00 a € 250.000,00

€ 666,67 (+IVA)* = € 813,34

da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 1.000,00 (+IVA)* = € 1.220,00

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00

€ 1.900,00 (+IVA)* = € 2.318,00

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

€ 2.600,00 (+IVA)* = € 3.172,00

oltre € 5.000.000,00

€ 4.600,00 (+IVA)* = € 5.612,00

 

*(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)

 

Le spese di mediazione sono dovute anche in caso di mancato accordo.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 5 luglio 2018

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