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La Camera di Commercio di Oristano è autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., con provvedimento emanato il 22/12/2011 dal Ministero di Giustizia che ha iscritto l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio I.A.A di Oristano al Registro Nazionale degli Organismi di Mediazione al n° 760.
L’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Oristano, iscritto al numero di registro 760, mette a disposizione degli utenti la possibilità di compilare e inviare le domande e le adesioni a richieste di mediazione direttamente dal sito della Camera di Commercio al seguente link mediazione online, permettendo anche di seguire i procedimenti in corso (istruttoria, nomina mediatore, convocazione, adesione, ecc.) e di visionare la documentazione relativa. Inoltre sarà possibile visualizzare le news e la documentazione dell’Organismo.
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La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, svolta da un soggetto terzo imparziale, indipendente e neutrale, finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche per mezzo della formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L'istituto della mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
Il D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede diverse tipologie di mediazione:
1. volontaria: cioè scelta dalle parti.
2. contrattuale: stabilite per la presenza di clausole di mediazione (nel contratto, nell’atto costitutivo di società o nello statuto).
3. demandata: quando il giudice, cui le parti si sono rivolte, le invita a tentare la mediazione.
4. obbligatoria: quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 - in merito al tentativo obbligatorio di mediazione in determinate materie - per eccesso di delega, con conseguente decadenza dell'obbligatorietà della mediazione in tali materie, la recente L. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), ha reintrodotto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contatti assicurativi, bancari e finanziari;
- condominio.
La nuova disciplina introduce, inoltre, ulteriori importanti novità:
- Competenza territoriale: le domande di mediazione dovranno essere presentate presso un organismo sito nella circoscrizione di competenza del giudice territorialmente competente per la controversia.
- Mediazione esperibile in corso di giudizio o ex post: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello.
- Assistenza obbligatoria: in caso di mediazione obbligatoria le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante tutta la procedura di mediazione; nelle sole mediazioni a carattere volontario, la parte può derogare a tale obbligo, rinunciando a tale assistenza.
- Incontro di programmazione: il primo incontro tra le parti prevede una sessione preliminare in cui il mediatore avrà il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verificherà insieme alle stesse e ai loro consulenti, la possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se tale primo incontro si concluderà con un mancato accordo, le parti non dovranno versare alcun compenso all'Organismo, fatte salve le spese di avvio precedentemente versate.
- Reintroduzione del gratuito patrocinio.
- Sanzione: in sede giudiziale per la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti al primo incontro di mediazione.
- Efficacia esecutiva: nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituirà titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del tribunale.
- Avvocati mediatori di diritto: gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori, ma dovranno comunque seguire un percorso formativo in materia di mediazione oltre che percorsi di aggiornamento teorico-pratici. A tal proposito si precisa che gli Organismi di mediazione possono in ogni caso autoregolamentare l'accesso di mediatori alle loro liste.
- Durata: il procedimento di mediazione, ha durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda, termine derogabile di comune accordo tra le parti.
La nuova disciplina introdotta dalla L. 98/2013 è entrata in vigore a partire dal 20 settembre 2013 e per un periodo sperimentale di quattro anni.
1 - Informativa: all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
2 - Volontarietà: la presenza agli incontri conciliativi è frutto di una valutazione in termini di convenienza e di opportunità dei protagonisti e non di imposizione.
3 - Riservatezza: tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni.
4 - Economicità: rispetto alle procedure ordinarie in quanto ha dei costi predeterminati. Le Tariffe sono determinate secondo le indicazioni del DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
5 - Prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
6 - Rapidità: l’incontro di conciliazione viene fissato di norma entro 30 giorni, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative, e la procedura si deve concludere entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda.
Il soggetto che intende attivare una procedura di mediazione deve provvedere al deposito di:
■ modulo domanda mediazione, debitamente compilato e sottoscritto dalla parte attivante;
■ delega mandato a conciliare;
■ copia dei documenti d'identità (dell'istante/i e dei delegati) e dei rispettivi codici fiscali;
■ modulo integrativo parte istante o modulo integrativo parte invitata, nel caso in cui la domanda di mediazione sia proposta da più parti istanti e/o con più parti invitate.
■ attestazione del pagamento delle spese di avvio € 40,00+22%IVA(€ 48,80 IVA inclusa) per liti di valore fino a € 250.000,00; € 80,00+IVA, (€ 97,60 IVA inclusa) per liti di valore superiore a € 250.000,00 + spese di spedizione per la convocazione delle parti, € 5,80+IVA (€ 7,08 IVA inclusa) per ogni parte invitata successiva alla prima;
I moduli devono essere compilati elettronicamente sul Pdf e successivamente stampati per il deposito.
In presenza di più parti istanti o invitate che, aderiscono alla mediazione, sarà necessario dichiarare e motivare, nella rispettiva modulistica, se le stesse costituiscono o meno un unico centro d'interesse.
Le parti possono, inoltre, depositare una domanda congiunta utilizzando il modulo domanda congiunta. In tal caso tutte le parti saranno istanti e sono tenute a sottoscrivere, ciascuna, il predetto modulo ed a versare le spese di avvio, e successivamente, in caso di prosecuzione del tentativo di mediazione dopo l'incontro di programmazione (primo incontro), le indennità di mediazione previste.
Tutti i dati inseriti dalle parti (generalità della/e parte/i invitata/e e relativi recapiti) nella modulistica dovranno essere accuratamente verificati prima dell'invio all'Organismo di mediazione.
In base al valore della controversia, indicato nell'istanza di mediazione, la Segreteria determinerà l'indennità dovuta dalle parti sulla base delle tariffe previste per lo scaglione di riferimento. Come previsto dal Regolamento, qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
La domanda di attivazione della mediazione, dovrà essere depositata, se cartacea, in originale, senza spillature e solo fronte, in tante copie quante sono le parti invitate. Anche gli allegati, se cartacei, dovranno essere presentati nello stesso numero di copie.
Tutti gli allegati verranno trasmessi, unitamente all'istanza, alla parte invitata, si prega pertanto di allegare solo i documenti visionabili dalla parte invitata.
Particolare attenzione deve essere prestata laddove, nel modulo di domanda l'istante/invitato, dichiara di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. dispone che ”la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.” e di avere scelto il presente Organismo di mediazione avendo preso atto di tale disposizione.
In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’Organismo competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell'Organismo ne effettua l’istruttoria, verificando la presenza di tutti gli elementi essenziali. Qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del documento di identità del sottoscrittore, sarà considerata irricevibile e pertanto rifiutata dalla Segreteria.
Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi essenziali (generalità delle parti, dati del rappresentante, in caso di condizione di procedibilità, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), viene sospesa e la parte istante è invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà inizio alla procedura.
La domanda può essere consegnata:
• di persona, presso lo sportello dell'Organismo di Mediazione in via Carducci 23-25, Oristano, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30;
• per posta all'indirizzo : Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A di Oristano, Via Carducci 23-25 09170 Oristano;
• per posta elettronica certificata all'indirizzo: cciaa@pec.caor.camcom.it;
• per fax al n. 0783/73764.
A seguito della presentazione dell'istanza di mediazione il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro (incontro di programmazione) entro 30 giorni e individua il mediatore tra i nominativi accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo. Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale.
La Segreteria dell'Organismo provvede all'invio alle parti dell'istanza di mediazione e comunica la data del primo incontro con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. E' fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, ciò anche ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione.
In caso di adesione al tentativo di mediazione, la/le parte/i invitata/e dovrà formalizzarla mediante la compilazione e invio (anche on line) del modulo adesione, della delega mandato a conciliare, copia dei documenti d'identità (del delegante e del delegato) e rispettivi codici fiscali, eventuali allegati, e contestuale versamento delle spese di avvio, € 40,00+22%IVA(€ 48,80 IVA inclusa) per liti di valore fino a € 250.000,00; € 80,00+IVA, (€ 97,60 IVA inclusa) per liti di valore superiore a € 250.000,00.
Nel primo incontro si distinguono due fasi:
- una fase informativa in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
- una fase decisionale, in cui il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.
In particolare, in tale sede, non si entrerà nel merito della materia del contendere, visto il suo scopo meramente informativo volto a consentire alle parti di assumere una decisione consapevole, nel rispetto dei principi di volontarietà e di autodeterminazione.
Pertanto, il primo incontro si conclude nel momento in cui il mediatore ritiene evidente la possibilità per le parti di proseguire o meno con la procedura, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima. In ogni ipotesi verrà redatto apposito verbale e in caso di esito positivo dovrà essere versata l'indennità di mediazione per passare alla fase successiva.
Se la mediazione si conclude con accordo (per le materie obbligatorie), la sottoscrizione del verbale da parte dei legali lo renderà immediatamente esecutivo, evitando l'omologa dello stesso.
La nuova normativa ha previsto, per la mediazione obbligatoria, la possibilità che il giudice possa condannare la parte, non comparsa in mediazione senza giustificato motivo, "al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio".
Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data del deposito dell'istanza.
Le spese di avvio pari a € 40,00 + iva 22% (€ 48,80 IVA inclusa) per liti di valore fino a € 250.000,00; € 80,00+IVA, (€ 97,60 IVA inclusa) per liti di valore superiore a € 250.000,00, devono essere versate dalla parte istante al deposito della domanda e dalla parte che accetta, al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di spedizione, pari a € 5,80+IVA (€ 7.08 IVA inclusa) per ogni parte invitata, per la convocazione delle parti successive alla prima, fatta eccezione per le convocazioni via PEC, devono essere versate dalla parte istante al deposito della domanda.
Il pagamento delle spese di mediazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente a nome degli interessati, non saranno accettati pagamenti intestati ai rappresentanti, accompagnatori o avvocati delle parti istanti.
Prima dell'incontro di mediazione successivo al primo, ogni parte dovrà versare le spese di mediazione, calcolate in base al valore della controversia, sulla base della tabella che segue, e consegnare la relativa attestazione di pagamento.
Valore della lite |
Spesa per ciascuna parte |
Fino a € 1.000,00 |
€ 43,00 (+ IVA)* |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 |
€ 86,00 (+IVA)* |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 |
€ 160,00 (+IVA)* |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 |
€ 240,00 (+IVA)* |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 |
€ 400,00 (+IVA)* |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 |
€ 666,00 (+IVA)* |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 |
€ 1.000,00 (+IVA)* |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 |
€ 1.900,00 (+IVA)* |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 |
€ 2.600,00 (+IVA)* |
oltre € 5.000.000,00 |
€ 4.600,00 (+IVA)* |
Le Tariffe sono determinate secondo le indicazioni del DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le indennità di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte.
Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. In tal caso spetta alle parti indicare alla Segreteria tale specifica condizione, motivandola.
Spese di mediazione.
Aggiornamento 30/06/2020
Dal 1 luglio 2020 PagoPA diventa il principale canale attraverso il quale poter effettuare i pagamenti dei diritti di segreteria o delle tariffe dovuti per i servizi erogati dall’Ente.
In particolare, non sarà più possibile effettuare i pagamenti attraverso bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario o postale intestato alla Camera mentre restano consentiti i pagamenti con bancomat, carta di credito e contanti.
Dal 20/09/2013, per le mediazioni obbligatorie, viene reintrodotto il ricorso al gratuito patrocinio. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio. In tal caso all'Organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità né le spese di avvio (art. 17, comma 5, D.Lgs. 28/2010, che richiama l'art. 76 D.P.R. 115/2002).
A tal fine la parte richiedente è tenuta a depositare presso l'Organismo l'apposito modulo gratuito patrocinio, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
N.B. Nel caso delle controversie in materia telefonica rimangono in vigore i regolamenti e i tariffari della conciliazione.
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Oristano
Via Carducci, 23/25 - 09170 Oristano
tel. +39 0783 21431 -
fax +39 0783 73764
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