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Registro Imprese - REA

ATTENZIONE: Per ogni informazione fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito https://www.caor.camcom.it/

  • Indirizzo: Via Carducci 7/A, 09170 Oristano  

Orario: da lunedì a venerdì 11.00-13.00 - martedì e giovedì 15.30-17.30  

email: registro.imprese@or.camcom.it

Referenti: 

  • Giuliana Di Giorgio - 0783/2143234 
  • Carlo Ponti - 0783/2143226
  • Renzo Pisanu - 0783/2143266
  • Alverio Cau - 0783/2143238

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019
 
L'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che le società di capitali potranno convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Allo stesso articolo sono riportate anche le nuove modalità consentite per lo svolgimento delle assemblee e l'espressione del voto. 
L'art. 107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio per i Consorzi di enti locali e le Istituzioni di enti locali.
Si rimanda al testo del decreto per gli opportuni approfondimenti.


AVVISO
Si informano tutte le imprese che operano nel settore dell’autoriparazione di cui alla Legge 122/1992, iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane  in una delle sezioni di meccanica-motoristica o di elettrauto e che di fatto svolgono entrambe le attività, che con l’entrata i vigore dell’articolo 1, comma 1132 lettera d) della Legge n. 205/2017, (legge di bilancio 2018) è stato prorogato  di ulteriori cinque anni il termine previsto dalla Legge n. 224/2012. Pertanto dette imprese possono proseguire l’attività sino al 4 gennaio 2023, oltre il termine precedentemente fissato al 4.01.2018. Per l’ottenimento di tale iscrizione, in mancanza di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 122/92, è necessario frequentare il corso professionale limitatamente alle discipline proprie all’abilitazione non posseduta, ovvero, e sino a nuovo parere del MISE, dimostrare l’esperienza acquisita in relazione all’effettivo lavoro svolto dal richiedente nell’ambito delle proprie competenze.

L’esperienza qualificata dei tre anni negli ultimi cinque, rispetto alla presentazione della domanda, sarà dimostrabile attraverso dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante, fatture/ricevute ed eventuali mansionari purchè riscontrabili ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000.

Il Registro delle Imprese è un registro pubblico previsto dall’art.2188 del Codice Civile che, a partire dal 1996, ha avuto piena attuazione con la riforma delle Camere di Commercio  di cui alla Legge 580/93 e le successive norme di attuazione emanate con il D.P.R. 581/95.

Tale normativa ha istituito l’Ufficio del Registro Imprese presso la Camera di Commercio, secondo competenza provinciale e gestione con tecniche informatiche. Conseguentemente sono stati trasferiti alle Camere i fascicoli delle società tenuti fino a quel momento dalla cancelleria del Tribunale in modalità cartacea.

L’Ufficio Registro Imprese opera sotto la vigilanza del Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ed è retto dal Conservatore nominato dalla Giunta camerale nella persona del Segretario Generale o altro Dirigente.

 

Il Registro Imprese può considerarsi l’anagrafe giuridico-economica delle imprese dove risultano tutte le informazioni dei soggetti, individuali e collettivi, che svolgono un’attività economica con sede o unità locale sul territorio nazionale.

Pertanto tutte le imprese sono obbligate ad iscriversi così come a provvedere all’invio delle successive modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell’impresa incluse le cancellazioni, entro i termini prescritti (di solito trenta giorni) pena l’applicazione della sanzione amministrativa.

La competenza territoriale è quella della Camera di Commercio nella cui circoscrizione provinciale  l’impresa ha la sede legale o ha istituito un’unità locale.

Essendo la banca dati ufficiale delle imprese, il registro imprese svolge l’importante funzione di pubblicità legale che si distingue in:

-    pubblicità costitutiva nei casi in cui l’iscrizione dell’atto è requisito fondamentale   perché lo stesso possa produrre effetti giuridici (es.: l’atto costitutivo  delle società di capitali);

-         pubblicità dichiarativa nei casi in cui l’iscrizione dell’atto consente l’opponobilità ai terzi a prescindere dalla effettiva conoscenza dello stesso ( es.: l’atto costitutivo  delle società di persone);

-         pubblicità notizia nei casi in cui quanto iscritto ha una finalità di informazione al pubblico e di certificazione anagrafica ( es.: l’iscrizione del piccolo imprenditore commerciale e le iscrizioni delle sezioni speciali in genere).

Il Registro Imprese costituisce la fonte primaria di informazione economica nazionale utile anche ai fini della programmazione e per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

L’avanzato sistema tecnologico di collegamento in rete garantisce la tempestività dei dati su tutto il territorio nazionale e l’ottenimento di consistenze ed elenchi più o meno complessi da qualsiasi ambito provinciale, secondo le diverse tipologie di natura giuridica e di attività economica classificata mediante i codici Ateco.

Comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale dove sono iscritti rispettivamente:

-  Sezione ordinaria:

��   società di persone (tranne la società semplice) e di capitali, società cooperative, consorzi fra imprenditori con attività esterna e società consortili, società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano, gruppi europei di interesse economico, enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, imprenditori individuali commerciali (non piccoli).

 

Come sopra indicato, l’iscrizione nella sezione ordinaria ha la funzione di pubblicità dichiarativa e per le società di capitali di pubblicità costitutiva.

- Sezione speciale:

��   piccoli imprenditori individuali, imprenditori agricoli (individuali e collettivi secondo la definizione dell’art. 2135 c.c.9, le società semplici, gli imprenditori artigiani (individuali e collettivi);

��   le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (art. 2497 bis codice civile);

��   società tra professionisti: società tra avvocati (D. Lgs 96/2001), società per l’esercizio delle altre attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale (Decreto Min. Giustizia n. 34/2013);

��   le imprese sociali (D. Lgs n. 155/2006);

��   le start-up innovative e gli incubatori di start-up innovative certificati (D.L.179/2012 convertito con L.221/2012);

��   le società di mutuo soccorso (Decreto Min. Sviluppo Economico 6/3/2013);

      gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano.

L’iscrizione nella sezione speciale ha generalmente la funzione di pubblicità notizia tranne che per le società semplici e gli imprenditori agricoli per i quali ha funzione di pubblicità dichiarativa.

 

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 40/2007 tutte le domande rivolte al registro delle imprese e repertorio economico amministrativo devono essere inoltrate per via telematica mediante l’invio di una pratica di Comunicazione Unica, eccetto i depositi dei bilanci, sottoscritta digitalmente a valere per il Registro delle Imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’INPS e per l’INAIL.

Anche i depositi dei bilanci devono avvenire in modalità telematica secondo le tecniche specificamente previste consistenti, secondo l’avviso pubblicato nella G.U. 19/12/2014 n.294,  nelle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio e delle tabelle contenute nella nota integrativa.

 

R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)

 Sono soggette ad iscrizione nel R.E.A. tutte le notizie di carattere economico e/o amministrativo relative ai soggetti economici con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nelle sue sezioni speciali secondo il principio di tipicità.

 

AVVISO ALLE SOCIETA' COOPERATIVE:

La legge di bilancio (L. 27.12.2017, n. 205 - comma 936), ha modificato il regime di governance delle società cooperative, di seguito l'avviso.

Modifica dell'art. 2542 del C.c.


Avviso sull'inapplicabilità della Tassa di Concessione governativa

Si informa l’utenza che non è più dovuta la tassa di concessione governativa pari ad € 168,00 di cui alla Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, ai fini dell'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente e rappresentante di commercio e agente affari in mediazione.     
È quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con parere contenuto nella risposta all'Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864 presentato dalla CIDEC della Campania il 16 settembre 2013, argomentando che poiché l'iscrizione nel Registro Imprese, come quella nel REA, dei dati relativi ai soggetti fisici abilitanti allo svolgimento delle attività suddette, non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse, la tassa sulle concessioni governative non è dovuta.

ATTENZIONE: la Tassa di Concessione Governativa è sempre dovuta nel caso in cui vi sia la contestuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.


Dal 28 Novembre 2008, inoltre, tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare, al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16 c. 6 del d. l. 185/2008); Devono adempiere allo stesso obbligo tutte le imprese già costituite in forma societaria entro il 29 Novembre 2011.

La casella di Posta Elettronica Certificata viene attribuita gratuitamente (per un anno ) e con immediatezza in seguito all'invio telematico del mod. S1 con la 'comunicazione unica' per la nascita dell'impresa (art. 9 legge 40/2007) o è acquistabile on line rivolgendosi ai soggetti abilitati dal CNIPA.
La richiesta di iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata non è soggetta a imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria.

Ogni impresa, sia collettiva che individuale, dopo l'iscrizione nell'apposito Registro, deve comunicare le notizie che riguardano il proprio assetto societario e le eventuali modificazioni. Deve, inoltre, trasmettere tutte le notizie di carattere economico/amministrativo (ad es. i dati relativi all’attività economica esercitata, l’apertura-modifica-chiusura di unità locali, variazioni residenza soci ecc.) che andranno a costituire il REA. La finalità principale del Registro delle imprese è quella di assicurare un sistema organico e completo di pubblicità legale trasparente, telematica, flessibile. I dati relativi alle aziende sono disponibili su tutto il territorio nazionale in tempo reale.

Dal 1° novembre 2003 le pratiche delle società devono obbligatoriamente essere inviate al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, autenticate con firma digitale. Solo le imprese individuali possono ancora usufruire dei moduli cartacei.

Tutti gli iscritti nel Registro delle imprese devono versare il Diritto annuale alla Camera di Commercio competente per territorio, utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato "F24". Sono obbligati al pagamento del Diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone o di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricolie coltivatori diretti, le unità locali di imprese con sede principale all'estero.
Coloro che, pur essendovi tenuti, non adempissero all'obbligo di versare il Diritto annuale incorrerrebbero nelle previste sanzioni amministrative.

La modulistica per l'invio telematico delle pratiche societarie è disponibile sul sito di Infocamere, per l'invio consultare la Guida agli adempimenti normativi e amministrativi per l'invio delle Pratiche telematiche.


Telemaco Pay - Lo schema di contratto per l'invio telematico di pratiche al Registro Imprese, richiesta certificati e visure camerali, richiesta elenchi è disponibile sul sito Infoimprese.it.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/02/2006, il Decreto Ministeriale 10/02/2006 che riporta i nuovi importi dei diritti di segreteria. Gli importi indicati sono in vigore a partire dal 01 Marzo 2006.


Risoluzione conflitto nuova versione Java rihiesto da Entratel
Nel caso in cui nel PC non sia installata la Virtual Machine, installarla collegandosi al Link: http://digidownload.libero.it/ThePrincipal/msjavx86.exe Successivamente da Pannello di Controllo disabilitare alla voce "java-plugin", scheda "browser". Per ulteriori informazioni chiamare il call center 899-699696


Vai alla guida interattiva degli adempimenti societari

 

 

* Procedure concorsuali - Avviso per curatori fallimentari 

Cosa fa

  • Conserva gli atti e i documenti soggetti a deposito, iscrizione o annotazione
  • Rilascia le copie dei bilanci e di ogni atto iscritto o depositato
  • Numera e bolla i libri e le scritture contabili
  • Rilascia visure, certificati ed elenchi di imprese
  • Si occupa della tenuta del REA (Repertorio Economico Amministrativo)

Chi ne può usufruire

  • Neoimprenditore all’atto dell’iscrizione
  • Imprenditore individuale
  • Società

CNS - Firma Digitale

La Camera di Commercio di Oristano ha adottato il manuale operativo CNS-MOAR-CCIAA pubblicato nel sito internet www.card.infocamere.it e specifica che i propri dati sono:
 

Sede legale: Oristano – Via Carducci, 21 pal SAIA
Rappresentante legale: Dott. Pietrino Scanu
Direzione Generale: Dott. Enrico Massidda
Tel
: 0783-2143202
Fax
: 0783-273764
N° partita IVA: 80030090957
Sede Operativa
: Oristano – Via Carducci n.9 
 

 

Procedimenti

ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE

MODIFICA  IMPRESA INDIVIDUALE

CANCELLAZIONE  IMPRESA INDIVIDUALE

ISCRIZIONE SOCIETA'

MODIFICAZIONE SOCIETA'

CANCELLAZIONE SOCIETA'

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