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Sanzioni e Ravvedimento Operoso

Il ritardato ed omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dal D.,Lgs.18 dicembre 1997 N.472 e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, N. 54 recante “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n.27”.

In particolare, all’art.4 comma 1 il decreto stabilisce che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il successivo comma 2 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento mentre il comma 3 stabilisce che nei casi di omesso versamento debba essere applicata una sanzione del 30%, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di cui all’art.7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

La definizione di tardivo ed omesso versamento è contenuta nell’art.3 del decreto MAP n.54/2005:

  • comma 2: “ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini”;
  • comma 3: “ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 30 giorni, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi , limitatamente a quanto non versato” .

L’articolo 6 del decreto MAP n.54/2005 sopra richiamato conferma il ricorso all’istituto del “ravvedimento operoso” introdotto dal D.Lgs. n.472/1997, il quale consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:

  • il diritto dovuto e non versato (o  versato in misura insufficiente);
  • una sanzione del 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
  • gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore (3%) e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
  • gli interessi del 3% fino al 31.12.2009 e dell’ 1%  dal 1° gennaio 2010  maturati dalla scadenza del termine ordinario fino al giorno in cui si effettua il pagamento.


Le imprese tenute al pagamento del diritto annuale possono avvalersi del ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve) in alternativa al pagamento del diritto maggiorato dello 0,40%.


Entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:

  • il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
  • una sanzione pari al 6% (pari ad 1/5 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
  • gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
  • gli interessi del 3% fino al 31.12.2009 e dell’ 1%  dal 1° gennaio 2010  maturati dalla scadenza del termine ordinario fino al giorno in cui si effettua il pagamento.


In caso di ravvedimento operoso, il Modello F24, nella sezione “ICI ed altri tributi locali” deve essere compilato con i seguenti codici:

  • Cod. 3850: Diritto
  • Cod. 3851: Interessi
  • Cod. 3852: Sanzione


Si precisa che ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.M. n.54/2005 “non si considera omesso il versamento eseguito a favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio se effettuato nei termini di scadenza” e pertanto non è in alcun modo sanzionabile.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 15 giugno 2010

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