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Procedimento Sanzionatorio e Iscrizione a Ruolo

La disciplina relativa al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio ha subito negli ultimi anni importanti modificazioni, a partire dall’emanazione del D.M. 11 maggio 2001, n.359 recante Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della L.23 dicembre 1999, n.488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all’emanazione del D.M. 27 gennaio 2005, n.54.

L’evoluzione normativa ha definitivamente sancito la natura tributaria dell’obbligazione, riconducendo le violazioni in materia (tardivo, parziale ed omesso pagamento del diritto) nell’ambito delle disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. In tale contesto, l’intero sistema camerale ha dovuto sospendere le procedure di recupero dei diritti non pagati per gli anni a partire dal 2001.

Nel corso del 2005 le singole Camere di Commercio, nell’ambito dell’autonomia regolamentare loro riconosciuta dalla Legge 29 dicembre 1993, n.580 sul  “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, hanno provveduto a definire compiutamente il quadro normativo di riferimento mediante l’approvazione di specifici regolamenti, emanati per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Il Regolamento della Camera di Commercio di Oristano è stato approvato con deliberazione commissariale n.103 del 6.09.2005 e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Camerale n.28 del 4.03.2007 e n.44 del 23.07.2009.

Solo dopo l’approvazione del regolamento, nel nuovo ambito di riferimento, è stato possibile avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni in materia di diritto annuale relative agli anni 2001 e successivi.

La modalità prescelta, anche il considerazione dell’approssimarsi dei termini di prescrizione (definiti in cinque anni successivi a quello in cui la violazione è stata commessa), è stata quella dell’iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione.
Pertanto, alla predisposizione e approvazione camerale del ruolo fa seguito, da parte del concessionario per la riscossione,  l’emissione e la notifica delle cartelle di pagamento contenenti i tributi eventualmente omessi in tutto o in parte, le sanzioni per le violazioni commesse e gli interessi dovuti.
Le cartelle, nel caso di più obbligati in solido, vengono notificate a tutti i coobbligati e recano la medesima numerazione, accompagnata da una ulteriore articolazione del tipo: numero cartella/1, numero cartella/2, numero cartella/3, e così via; il pagamento da parte di uno solo degli obbligati estingue il titolo di riscossione.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 14 giugno 2010

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