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Soggetti tenuti al pagamento del Diritto Annuale

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.

Pertanto, essendo il presupposto impositivo l’iscrizione o l’annotazione al Registro delle Imprese, sono altresì tenute al pagamento del diritto annuale: 

  • le imprese inattive e quelle con attività sospesa;
  • le imprese in liquidazione o scioglimento (il diritto annuale è dovuto fino all’anno in cui è richiesta la cancellazione definitiva, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio);
  • le imprese che non svolgono più l’attività ma continuano a rimanere iscritte nel Registro delle Imprese.

 Il diritto annuale non è frazionabile deve essere pagato in un’unica soluzione  ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche per una parte dell’anno di riferimento (D.M. 359/2001, art.3 comma 2).

Quando l’attività economica viene esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime. Nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede principale, l’impresa dovrà pagare alla stessa Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali. Se invece le unità locali sono ubicate in province diverse dalla sede principale, l’impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.

In caso di trasferimento della sede
da una provincia all’altra, l’impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del Diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.

Cessano dall’obbligo del pagamento del diritto:

  • Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa. Le imprese soggette alle procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.
  • Le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
  • Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.
  • Le società cooperative cessano di essere soggette all’obbligo del pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa (come prevede l’articolo 2544 c.c.)

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 12 marzo 2010

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