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  • ATTENZIONE: Per ogni informazione fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito https://www.caor.camcom.it/

  •  Indirizzo: Via Carducci 7/A, 09170 Oristano 
  • Orario: da lunedì a venerdì 11.00-13.00 - martedì e giovedì 15.30-17.30 
  • Riferimento:Rosalba Corriga
  • Telefono: 0783 2143227
  • Fax: 0783 72134
  • e-mail: rosalba.corriga@or.camcom.it

Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. 223/2006, convertito con modifiche dalla l. 248/2006, risulta soppresso l’obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Di conseguenza l'ufficio REC non accetta più domande per sostenere l'esame di idoneità né iscrizioni al REC.

Chi intende avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà documentare direttamente al Comune il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla Legge.

 

Il REC è un pubblico registro nel quale risultano iscritti tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge regionale 18/5/06 N° 5, del 7/6/2006, intendono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia in forma individuale che societaria.

L’iscrizione è nominativa, pertanto le persone fisiche iscritte nel REC hanno dimostrato di essere in possesso di determinati requisiti di carattere personale, morale e professionale.

Secondo la normativa regionale,  nel settore alimentare, per svolgere l’attività commerciale, in qualsiasi forma o l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti professionali:

  •  Aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione. Tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
  •  Aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita e alla somministrazione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all’Inps, per almeno 2 anni dall’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale si intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
  •  Essere stato iscritto nell’arco degli ultimi 5 anni al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, N°426 (Disciplina del Commercio).


È inoltre necessario il possesso dei requisiti morali, per cui non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • Coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, N°143 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, N°575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

 

Nel caso di società i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività.

 

Il possesso di tali condizioni deve essere autocertificato da chi intende intraprendere l’esercizio del commercio ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposita modulistica da presentare al Comune dove dovrà avere sede l’esercizio commerciale.

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Ultima modifica della pagina avvenuta il 3 dicembre 2021

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