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L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese - di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.
La richiesta va presentata al responsabile della trasparenza, il Segretario Generale Dott. Enrico Massidda.
segreteria.generale@or.camcom.it
Tel 0783 2143202
Come si esercita l'accesso civico:
Fase 1 : il richiedente predispone la richiesta di accesso civico secondo il format di richiesta per l'esercizio del diritto di accesso civico.
Fase 2 : entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico, l’ente (nella persona del Responsabile della trasparenza), procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Fase 3: se entro 30 giorni il Responsabile della trasparenza non risponde alla richiesta, tale adempimento incombe sul titolare del potere sostitutivo precedentemente individuato (ovvero, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione, in attuazione delle disposizioni dell’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il titolare del potere esecutivo indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Fase 4: nel caso anche il titolare del potere sostitutivo non adempia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013.
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