Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura OristanoSalta la barra di navigazione e vai ai contenuti
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Pertanto, essendo il presupposto impositivo l’iscrizione o l’annotazione al Registro delle Imprese, sono altresì tenute al pagamento del diritto annuale:
Il diritto annuale non è frazionabile deve essere pagato in un’unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche per una parte dell’anno di riferimento (D.M. 359/2001, art.3 comma 2).
Quando l’attività economica viene esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime. Nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede principale, l’impresa dovrà pagare alla stessa Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali. Se invece le unità locali sono ubicate in province diverse dalla sede principale, l’impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
In caso di trasferimento della sede
da una provincia all’altra, l’impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del Diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.
Cessano dall’obbligo del pagamento del diritto:
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