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Tariffe per la verifica degli strumenti degli impianti di distribuzione di carburante - modulistica

L’art. 1, comma 43, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Legge finanziaria per l’anno 2006, ha soppresso dal 1° gennaio 2006 i trasferimenti finanziari statali per l’esercizio delle funzioni esercitate dagli Uffici Metrici e le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’art. 16 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Lo stesso art. 1, al comma 44 ha stabilito che al finanziamento delle funzioni di cui sopra si provvedesse dal 1° gennaio 2006 mediante l’applicazione di tariffe determinate dalle singole Camere di Commercio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Il D.M. 7 dicembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2007) ha fissato i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio e, al 2° comma dell’art. 10 ha stabilito che le Camere di Commercio avrebbero stabilito le tariffe per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla base della convenzione-quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l’Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico.

In data 5 dicembre 2008 è stata sottoscritta la convenzione di cui sopra fra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, l’Unione Petrolifera, Assopetroli, il Consorzio Grandi Reti, la Federazione Gestori Impianti di Carburanti e Affini (FE.GI.CA.), la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti (F.I.G.I.S.C.), la Federazione Autonoma Italiana Benzinai (F.A.I.B.), l’Associazione Nazionale Impianti Servizi Autostradali (A.N.I.S.A.) il cui oggetto è appunto la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.

Tale convenzione, stabilisce quanto segue:

  • all’art. 1, che la stessa non si applica nel caso in cui la verifica metrica sia effettuata da laboratori accreditati previsti dall’articolo 4 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
  • all’art. 2, che la tariffa viene fissata da ciascuna Camera di Commercio sulla base del successivo art. 3, tenendo conto delle dimensioni dell’impianto in ragione del numero di complessi di misurazione carburante e della frequenza con la quale vengono fatti gli accertamenti e che la tariffa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante, identificato attraverso l’indirizzo della sede dell’impianto e viene pagata annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento;

 

  • all’art. 3, che le tariffe forfetarie annue per ciascun punto vendita sono deliberate dalle Camere di Commercio tenendo conto di due voci:

-    costo medio nazionale di gestione definito sulla base di indicatori medi nazionali;
-    tempo medio annuale di verifica degli strumenti per punto vendita (espresso in minuti), determinato dalla stessa convenzione tenendo conto del tempo necessario per l’effettuazione dell’accertamento in ragione della dimensione dell’impianto e del numero dei sopralluoghi effettuati per punto vendita secondo il prospetto appresso riportato:

Prospetto dei sopralluoghi
Numero Frequenza 0 sopralluoghi 1 sopralluogo 2 o più sopralluoghi
1 Dimensione dell’impianto in base al numero degli strumenti Tempo medio annuale di verifica (minuti) Tempo medio annuale di verifica (minuti) Tempo medio annuale di verifica (minuti)
2 Inferiori a 6 0 190-210 260-280
3 Compreso tra 6 e 12 0 260-280 330-350
4 Compreso tra 13 e 18 0 720-740 790-810
5 Superiori a 18 0 1090-1110 1160-1180
6 Autostradali 0 2000-2100 2000-2100
  • sempre l’art. 3 stabilisce che per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti appartenenti alle seguenti tipologie:

1)    pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata massima Qmax ≤ 40 l/min (erogatori per auto a bassa portata);
2)    pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua fissi con portata massima 40 < Qmax ≥ 200 l/min (erogatori per camion ad alta portata);
3)    apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self);
4)    pistole dei complessi di misura per G.P.L.;
5)    pistole dei misuratori ponderali di metano.

e che il tempo medio nazionale di verifica è definito in relazione alle seguenti attività di controllo metrologico degli strumenti:

1)    verificazione prima, come prevista dal D.M. 179 del 28 marzo 2000, per gli strumenti che rientrano nella deroga dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007;
2)    verificazione periodica, come prevista dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
3)    verificazione a seguito della riparazione dello strumento.
 

  • all’ art. 4 stabilisce che la convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio2009.

Tariffe applicate dalla CCIAA di Oristano

La Camera di Commercio di Oristano, con provvedimento della Giunta Camerale n. 004 adottato in data 28 gennaio 2009 ha deliberato di prendere atto della convenzione di cui sopra e di adottare, con decorrenza 1° gennaio 2009, le tariffe per la verificazione degli strumenti degli impianti di distribuzione su strada di carburante, così come appresso riportate:

Costo per un sopralluogo all’anno

  • Impianto con numero di strumenti inferiore a 6 - € 120,00
  • Impianto con numero di strumenti fra 6 e 12 - € 162,00
  • Impianto con numero di strumenti fra 13 e 18 - € 438,00
  • Impianto con numero di strumenti superiore a 18 - € 660,00
  • Impianti autostradali - € 1.230,00

 

Costo per due o più sopralluoghi all’anno:

  • Impianto con numero di strumenti inferiore a 6 - € 162,00
  • Impianto con numero di strumenti fra 6 e 12 - € 204,00
  • Impianto con numero di strumenti fra 13 e 18 - € 480,00
  • Impianto con numero di strumenti superiore a 18 - € 702,00
  • Impianti autostradali - € 1.230,00

 

  • Costo per uno o più sopralluoghi all’anno per
  • impianti di distribuzione di carburanti di portata
  • superiore a 200 l/min. (per natanti) installati
  • presso strutture portuali e per erogatori per la
  • misurazione di carburanti ad uso agricolo installati
  • in impianti non stradali - € 120,00 

La Giunta Camerale ha altresì stabilito che in caso di modifica del numero degli strumenti da sottoporre a verifica che comporti la modifica della fascia tariffaria, la stessa verrà calcolata sulla base degli strumenti presenti alla fine dell’anno di riferimento e che in caso di cambio di titolarità dell’impianto, la tariffa relativa verrà calcolata in maniera proporzionale al periodo di attività di ciascun gestore/proprietario, a prescindere dal numero dei sopralluoghi da ciascuno richiesti.

Gli utenti interessati dovranno provvedere a presentare le richieste di verifica utilizzando il nuovo modulo di “Richiesta di verifica di strumenti relativi alla distribuzione su strada di carburanti" senza effettuare alcun pagamento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il Sig. Ghiani Gianni al numero 0783/2143222 o per e-mail all’indirizzo giovannibattista.ghiani@or.camcom.it
 

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